Detrazione Iva. Anc e Confimi: infrazione scongiurata dalla circolare Entrate

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Detrazione Iva. Anc e Confimi: infrazione scongiurata dalla circolare Entrate

Per merito della circolare 1/E/2018, niente infrazione all'Italia sulla detrazione Iva; la Commissione europea chiede l'archiviazione della denuncia presentata dalle due associazioni, Anc e Confimi Industria, il 12 maggio 2017.

Dunque, ha ben interpretato l'Agenzia delle entrate.

Il possesso di una valida fattura da parte del soggetto passivo è il presupposto necessario per determinare il termine a decorrere dal quale l’imposta diviene detraibile: il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:

  1. (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;

  2. (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633.

Con una nota congiunta, le stesse associazioni riportano la risposta ricevuta dalla Commissione Ue sull'esame della denuncia:

  1. i principi della direttiva Iva prevalgono sulle modifiche alla norma nazionale introdotte in materia di detrazione Iva dall’articolo 2 del D.L. 50/2017;
  2. il coordinamento interpretativo fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 17/01/2018 si fonda sulla “pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia”.

La questione sollevata dalle due associazioni verteva sulla presunta violazione dei principi di effettività, proporzionalità e neutralità dell’imposta da parte dell’art. 2 del DL 50/2017, che accorcia di un anno il termine ultimo per l’esercizio della detrazione Iva. Ciò in considerazione dello scostamento temporale che può realizzarsi tra il momento in cui l’Iva diviene esigibile e quello in cui la fattura arriva al soggetto passivo.

A determinare la caduta delle accuse la circolare 1/E/2018, che è intervenuta con l'interpretazione che ha rimediato al rilievo: “grazie alla quale, di fatto, il dies ad quem (termine finale) per la detrazione torna a essere congruo (questo era lo scopo della denuncia) anche per le fatture emesse a fine anno e arrivate nei primi giorni del nuovo anno".

Proposta ulteriore sulla liquidazione dell’Iva

Prima di procedere all’archiviazione, Anc e Confimi Industria hanno tuttavia proposto alla Commissione di valutare l’opportunità di fornire proprie osservazioni circa la compatibilità con la direttiva delle disposizioni nazionali del DPR n.100/98, in materia di liquidazione dell’Iva.

Fermo restando come sia chiaro per direttiva e giurisprudenza che il diritto alla detrazione “sorge alla data in cui l’imposta diviene esigibile”, ma sia esercitabile solo nel rispetto anche del requisito del possesso della fattura, si chiede in sostanza:

  • se sia sufficiente che detto presupposto formale si perfezioni entro il termine per l’autoliquidazione dell’Iva come dice il D.P.R. 100 (norma che, a giudizio di ANC e Confimi, non è in contrasto - anzi - con i canoni unionali);

oppure

  • se, ai fini della detrazione immediata, il possesso debba già concretizzarsi entro l’ultimo giorno del periodo di riferimento della liquidazione come, secondo alcuni, parrebbe sottendere il fatto che nella circolare n. 1/E l’Agenzia delle entrate abbia “fatto salvi” i comportamenti di chi, entro il 16 gennaio 2018, in conformità al dettato letterale dell’articolo 19, ha retro imputato a dicembre le fatture 2017 arrivate nei primi giorni del 2018.

La questione si amplificherà con l’introduzione della disciplina della fatturazione elettronica con il funzionamento asincrono fra emissione e trasmissione della FE e recapito, da parte del SdI, al destinatario. Recapito che, in base alle specifiche tecniche, può avvenire da pochi minuti fino a 5 giorni.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 18 gennaio 2017 - Diritto alla detrazione Iva: se l’imposta è esigibile e si è in possesso della fattura - Moscioni

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