Detenzione domiciliare speciale: interesse dei figli minori da tutelare
Pubblicato il 19 luglio 2019
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La speciale rilevanza dell’interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori trova riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento costituzionale interno, sia nell’ordinamento internazionale.
Le relative disposizioni qualificano come “superiore” l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato “preminente”.
Corte costituzionale su detenzione domiciliare in presenza di figli minori
E’ quanto ribadito dalla Corte costituzionale nel testo della sentenza n. 187 del 18 luglio 2019, dove, dopo aver ricordato l’intera giurisprudenza della medesima Corte relativa alla detenzione domiciliare, ordinaria e speciale, per il condannato che abbia figli minori, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3 dell’Ordinamento penitenziario (Legge n. 354/1975) nella parte in cui si prevede che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una delle misure alternative indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater.
Detenzione domiciliare dopo revoca, automatismo preclusivo illegittimo
Alla base della giurisprudenza richiamata - hanno riconosciuto i giudici costituzionali - sta il principio per cui, affinché l’interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine, occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata in concreto e non già collegata ad indici presuntivi.
Un precetto, questo, che conduce a ritenere costituzionalmente illegittimo l’automatismo preclusivo derivante dal combinato disposto delle disposizioni censurate.
Interesse del minore non può essere sacrificato a priori
Secondo la Corte, l’assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa sacrifica, “a priori”, l’interesse del minore “a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori”, impedendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato.
In via consequenziale, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 354/1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
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