Deposito e prelievo di somme provento di concussione. Riciclaggio

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Deposito e prelievo di somme provento di concussione. Riciclaggio

La Cassazione ha precisato i confini delle diverse fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e favoreggiamento reale.

Condotte sanzionate a titolo di riciclaggio, precisazioni dalla Cassazione

Una donna, condannata per riciclaggio, si era rivolta alla Corte di cassazione per chiedere una diversa qualificazione del reato a lei contestato, ossia di far rientrare la relativa condotta sotto le fattispecie, meno gravi, di favoreggiamento reale, di ricettazione o di autoriciclaggio.

La condotta per la quale era stata perseguita era consistita nel versamento, su un libretto di deposito di una cooperativa di consumo, di denaro frutto di un'attività concussiva posta in essere dal marito ai danni di un imprenditore, denaro che era stato successivamente prelevato mediante assegni. Altra parte delle somme era stata versata presso un conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.

Nei giudizi di merito, era stata ritenuta la piena consapevolezza della ricorrente della provenienza illecita della somma e questo sia quando aveva depositato il denaro sia nei successivi prelievi con assegni, momenti integranti il contenuto del reato di riciclaggio di cui all'articolo 648-bis del Codice penale. La concussione commessa dal coniuge, in questo contesto, aveva rappresentato il reato presupposto dell'addebito di riciclaggio.

La Corte di cassazione si è pronunciata con sentenza n. 3608 del 24 gennaio 2019, rigettando le richieste della donna e ricordando, in primo luogo, come l'articolo 648-bis c.p. sanzioni il compimento di operazioni volte non solo a impedire, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso condotte caratterizzare da un tipico effetto dissimulatorio.

Discrimine tra riciclaggio e ricettazione

La Suprema corte ha quindi evidenziato che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione, non tanto con riferimento ai reati presupposti, quanto sulla base dei relativi elementi strutturali.

Così, rispetto all'elemento soggettivo, nella ricettazione è implicato il dopo specifico dello scopo di lucro mentre nel riciclaggio il dolo generico. Con riferimento, invece, all'elemento materiale, nel reato di cui all'articolo 648bis si ha particolare riguardo alla idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene quale indice caratteristico delle condotte (tanto che in presenza della provenienza delittuosa del bene, il concreto intento di lucro, caratteristico della ricettazione, può valere a rafforzare ma non ad escludere il dolo generico del riciclaggio).

Orbene, nel caso esaminato, quelli posti in essere dall'imputata costituivano comportamenti sintomatici della consapevolezza della provenienza illecita del denaro e del dolo generico di trasformazione della cosa, per impedirne l'identificazione: era così corretta la sussunzione della condotta sotto la fattispecie di riciclaggio.

Favoreggiamento reale “sussidiario”

Rigettata, in detto contesto, anche la richiesta di qualificazione del reato come favoreggiamento reale, posto che – ha spiegato la Corte di legittimità – tale delitto costituisce una una figura criminosa “sussidiaria” rispetto al riciclaggio, come del resto evidenziato dalla clausola di salvaguardia contenuta nella norma che lo disciplina.

Escluso il concorso in autoriciclaggio

Per finire, per quanto riguarda la richiesta di inquadramento della condotta nello schema di cui all'articolo 648 ter 1 del Codice penale (autoriciclaggio), gli Ermellini hanno ritenuto corretta la conclusione con cui la Corte d'appello aveva negato detta possibilità.

Quest'ultima aveva escluso che potesse riconoscersi, al posto del riciclaggio, un concorso nella condotta di autoriciclaggio, commessa dal marito, autore del reato presupposto.

Sul punto, la Sesta sezione penale ha ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il soggetto che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato, risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio, essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus.

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