Deposito cauzionale nella locazione

Pubblicato il



Deposito cauzionale nella locazione

Precisazioni, dalla Cassazione, in tema di deposito cauzionale nella locazione e relativa funzione.

Deposito a garanzia del risarcimento del danno

Il deposito cauzionale costituisce una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento del danno.

Esso comporta la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell’eventuale obbligo di risarcimento di chi ha prestato la cauzione (cosiddetto “cauzionante”).

L’accipiens, sulla somma o sul valore dei beni ricevuti, potrà agevolamente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso.

Restituzione alla cessazione del rapporto

Nella locazione, l’obbligo del locatore di restituire il deposito sorge al termine del contratto, ossia non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato; nel caso, poi, in cui l’accipiens lo trattenga, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione.

In ogni caso, allo svincolo del deposito cauzionale non può essere riconosciuto, in via di principio, effetto diverso e ulteriore rispetto alla perdita della garanzia liquida da esso rappresentata.

Ne discende che:

  • il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell’immobile, non richiedendo necessariamente, con rilievo condizionante, l’accertamento dell’insussistenza di danni ovvero dell’infondatezza di eventuali pretese risarcitorie del locatore;
  • di contro, l’esistenza di eventuali danni può solo essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a pena di decadenza, ma non può invece la loro semplice allegazione considerarsi quale mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito restitutorio.

E’ quanto si legge nella sentenza della Cassazione n. 18069 del 5 luglio 2019.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito