Depenalizzazione: reati sostituiti da sanzioni
Pubblicato il 29 gennaio 2016
In questo articolo:
- Reati abrogati e introduzione di sanzioni civili
- Sanzione pecuniaria civile: determinazione e applicazione
- Nuova disciplina applicabile ai fatti anteriori al 6 febbraio 2016
- Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria
- Sanzione amministrativa sostitutiva del reato
- Reati depenalizzati contenuti nel Codice penale
- Altri reati depenalizzati
- Esclusioni dall'intervento
- Disposizioni transitorie
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Trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi per deflazionare il sistema penale, sia sostanziale sia processuale, e per rendere più effettiva la sanzione, è l’obiettivo del Consiglio dei Ministri espresso nel pacchetto “depenalizzazioni”, composto dai due decreti legislativi approvati il 15 gennaio 2016 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio.
Essi (n. 7/2016 e n. 8/2016), attuativi della delega contenuta rispettivamente nell'articolo 2, comma 3 e nell'articolo 2, comma 2 della Legge n. 67/2014, entreranno in vigore il 6 febbraio, introducendo rilevanti novità per diverse fattispecie di reato attualmente esistenti.
Reati abrogati e introduzione di sanzioni civili
In primo luogo, il Decreto legislativo n. 7/2016, “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”, interviene con l'espressa abrogazione di alcuni reati, quali:
- falsità in scrittura privata;
- falsità in foglio firmato in bianco;
- ingiuria;
- sottrazione di cose comuni;
- appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
Sanzione pecuniaria civile: determinazione e applicazione
Per queste fattispecie, se i fatti sono commessi con dolo, la sanzione penale viene sostituita con una sanzione pecuniaria civile che va, in alcune ipotesi, da 100 a 8mila euro e, per altre fattispecie tra le quali si annoverano l'abuso e la falsità in atti, da 200 a 12mila euro.
Entro questi margini, l'ammontare della sanzione viene determinato tenendo conto di:
- gravità della violazione;
- reiterazione dell'illecito;
- arricchimento del soggetto responsabile;
- opera svolta dall'agente per eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.
La sanzione civile, il cui provento è devoluto a favore della Cassa delle ammende, viene associata alla restituzione e al risarcimento del danno alla parte offesa, secondo le norme civili. Sarà il giudice adito per il risarcimento del danno a decidere sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio e nell'ipotesi in cui accolga la domanda di risarcimento proposta.
Al ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia, spetta la messa a punto di un decreto, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, per stabilire i termini e le modalità di pagamento delle sanzioni civili, nonché le forme per la riscossione degli importi.
Nuova disciplina applicabile ai fatti anteriori al 6 febbraio 2016
Nel testo del provvedimento, viene espressamente previsto che la nuova disciplina sulle sanzioni pecuniarie civili si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Qualora i procedimenti penali per i reati abrogati siano stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione provvederà a revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adottando i conseguenti provvedimenti.
Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria
L’altro Decreto legislativo, il n. 8/2016, contenente “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, interviene prevedendo la generale depenalizzazione di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda che siano contenuti in Leggi speciali nonché di alcuni reati presenti nel Codice penale.
L'articolo 1, comma 1 del Decreto espressamente sancisce “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”.
Sanzione amministrativa sostitutiva del reato
La sanzione amministrativa a cui diventano soggette queste violazioni è così determinata:
- da 5mila a 10mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 5mila euro;
- da 5mila a a 30mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 20mila euro;
- da 10mila a 50mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a 20mila euro.
Reati depenalizzati contenuti nel Codice penale
La depenalizzazione - viene espressamente prescritto - non si applica ai reati previsti dal Codice penale, fatte salve, come sopra precisato, alcune fattispecie espressamente indicate quali:
- atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico;
- pubblicazioni e spettacoli osceni;
- rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto;
- abuso della credulità popolare;
- rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
- atti contrari alla pubblica decenza.
Altri reati depenalizzati
Tra gli altri reati coinvolti nella depenalizzazione si segnala:
- l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per importi inferiori ai 10mila euro annui che viene conseguentemente punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila euro a 50mila euro.
Sempre con riferimento all'omesso versamento delle ritenute, viene espressamente sancito che il datore di lavoro non sia punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
- la violazione delle prescrizioni e delle garanzie per la coltivazione di cannabis per fini terapeutici o di ricerca, che viene ora assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 30mila euro.
Esclusioni dall'intervento
Infine, sono esclusi dall’intervento di depenalizzazione i reati puniti con la sola pena pecuniaria che attengono alla normativa su:
- edilizia e urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- giochi d'azzardo e scommesse;
- armi ed esplosivi;
- elezioni e finanziamento ai partiti;
- proprietà intellettuale e industriale:
Sono esplicitamente esclusi anche i reati contenuti nel Testo Unico dell’Immigrazione.
Disposizioni transitorie
Per quanto riguarda l'applicabilità della nuova disciplina sostitutiva delle sanzioni penali con sanzioni amministrative, viene espressamente previsto che la medesima riguardi anche le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Anche in questo caso, se i procedimenti penali per i reati depenalizzati sono stati definiti, prima della entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, spetterà al giudice dell'esecuzione revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
In ogni caso, si prevede, altresì, che ai fatti commessi prima del 6 febbraio 2016 non possa essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del Codice penale.
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