Denaro nel c/c dopo il reato? Non costituisce profitto, niente confisca

Pubblicato il



Denaro nel c/c dopo il reato? Non costituisce profitto, niente confisca

Secondo la Corte di cassazione, il denaro che affluisce sul conto corrente successivamente alla commissione del reato di omesso versamento delle ritenute, non può costituire il profitto dell'illecito.

Il profitto del reato tributario in esame, infatti, rappresenta il risparmio d'imposta conseguente all'omissione di versamento del quantum corrispondente.

Non rileva, in tale contesto, la natura di bene fungibile propria del denaro, per legittimarne la sequestrabilità in forma diretta.

Così la Corte di cassazione con sentenza n. 11086 del 28 marzo 2022, a conferma della decisione con cui il Tribunale aveva concluso per l'impossibilità della confisca diretta del profitto in capo alla persona giuridica nel cui interesse era stato commesso il reato di omesso versamento, ritenendo invece legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, disposto sui beni dell'amministratore di fatto della compagine.

Società in amministrazione straordinaria? Conti accesi dal Commissario non sequestrabili

Nella vicenda esaminata, il conto corrente in cui era confluito il denaro era peraltro diverso da quello della persona giuridica che era stata avvantaggiata dall'illecito, trattandosi di c/c acceso dalla gestione commissariale successiva all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Le somme ivi confluite, in particolare, costituivano un acconto sul prezzo versato dal promissario acquirente di un primo compendio oggetto di cessione realizzata nell'ambito della procedura concorsuale in esame, senza che sul conto in questione risultasse il transito di somme derivanti dalla gestione anteriore allo stato di insolvenza.

Nella decisione, gli Ermellini hanno ricordato come: "In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell'illecito", come nel caso di somme di denaro depositate successivamente al momento di perfezionamento del reato.

Al fine di accertare - ha continuato la Suprema corte - se il denaro costituisce profitto del reato tributario, vale a dire un risparmio di spesa aggredibile in via diretta, occorre considerare non l'identità fisica delle somme, ma il valore delle disponibilità giacenti sul conto dell'imputato alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta.

Per contro, il denaro versato successivamente a detto termine non può essere ritenuto "profitto" del reato, rappresentando un'unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, confiscabile solo se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito