Demansionamento, danni da provare

Pubblicato il



Con la sentenza n. 2621 del 4 febbraio 2008, la Sezione Lavoro della Cassazione ha stabilito che il danno da demansionamento va sempre provato, con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, poiché dall’inadempimento del datore di lavoro non deriva automaticamente l’esistenza del pregiudizio. L’inottemperanza dei vincoli contrattuali è infatti già sanzionata con l’obbligo di corresponsione della retribuzione ed è quindi necessario che si produca una lesione aggiuntiva dell’integrità psico-fisica, medicalmente accertabile. Infatti, il riconoscimento del diritto del lavoratore non può prescindere da una specifica documentazione, nel ricorso introduttivo, sulla natura e sulle caratteristiche dell’eventuale trattamento di sfavore.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito