Delibere di modifica dei criteri di ripartizione: nulle se prese a maggioranza

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La Cassazione, con sentenza n. 6714 del 19 marzo 2010, ha ribadito che la modifica dei criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'articolo 1123 del Codice civile o dal regolamento condominiale contrattuale deve essere presa, a pena di radicale nullità, con il consenso unanime di tutti i condomini; ne deriva la nullità delle delibere condominiali prese, per contro, a maggioranza dei soggetti del condominio. Sono, invece, considerate annullabili le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 1135 n. 2 e 3 del Codice civile, determina, senza adottare alcuna decisione in merito ai criteri da seguire, la ripartizione delle spese medesime in difformità di quanto previsto al citato articolo 1123.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Ripartizione spese solo annullabile – Sa. Fo.

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