Delibere di modifica dei criteri di ripartizione: nulle se prese a maggioranza
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 marzo 2010
Condividi l'articolo:
La Cassazione, con sentenza n. 6714 del 19 marzo 2010, ha ribadito che la modifica dei criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'articolo 1123 del Codice civile o dal regolamento condominiale contrattuale deve essere presa, a pena di radicale nullità, con il consenso unanime di tutti i condomini; ne deriva la nullità delle delibere condominiali prese, per contro, a maggioranza dei soggetti del condominio. Sono, invece, considerate annullabili le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 1135 n. 2 e 3 del Codice civile, determina, senza adottare alcuna decisione in merito ai criteri da seguire, la ripartizione delle spese medesime in difformità di quanto previsto al citato articolo 1123.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Ripartizione spese solo annullabile – Sa. Fo.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: