Delibera condominiale annullabile e non nulla se cambiano le modalità di pagamento

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La Cassazione, con sentenza n. 10816 dell'11 maggio 2009, ha precisato che, poiché la delibera condominiale con cui viene disposto che i pagamenti vengano convogliati sul conto corrente bancario non comporta una modificazione del riparto delle spese, bensì unicamente la previsione di una particolare modalità del loro pagamento, “la dedotta insufficienza alla sua approvazione del numero di condomini presenti nell'assemblea non costituisce un motivo di nullità della delibera, ma di eventuale annullamento, che andava fatto valere nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c.

Per questo motivo, la Corte ha rigettato il ricorso presentato da un condomino che si era opposto il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di una somma, in favore del condominio, deliberato sulla base di un piano di riparto delle spese adottato dall'Assemblea del condominio in sua assenza.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Modifica modalità di pagamento, delibera annullabile – Ufficio Legale Confedilizia

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