Definizione liti pendenti. Cambio di rotta, termine è ordinatorio

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Definizione liti pendenti. Cambio di rotta, termine è ordinatorio

La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha, in brevissimo tempo, cambiato orientamento sulla natura del termine per l’adesione alla definizione delle liti pendenti (articolo 6, DL n. 119/2018).

Con l’ordinanza interlocutoria n. 29790 del 15 novembre 2019 è stato stabilito che la presentazione dell’istanza di sanatoria avvenuta dopo il 10 giugno 2019 non inficia la sospensione del processo.

Da rilevarsi che, con la recentissima ordinanza n. 28493 del 6 novembre 2019, la Sesta sezione civile della cassazione aveva dichiarato essere perentorio il termine del 10 giugno 2019 per il deposito in cancelleria della copia della domanda di definizione agevolata, negando l’accoglienza di un’istanza di sospensione presentata oltre tale data.

Definizione delle liti pendenti. Termine del 10 giugno 2019 è ordinatorio

Invece, a pochi giorni di distanza, si prende atto che, secondo la prassi della V sezione, la presentazione della documentazione di sanatoria oltre il 10 giugno 2019 non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto della sospensione richiesta.

Si pone, quindi, la necessità di valutare la natura del termine in discorso.

La Corte fa presente che costituisce principio generale il fatto che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che sia la norma a qualificarli espressamente come perentori oppure sia esplicitato che abbiano effetti decadenziali o restrittivi.

Anche in materia tributaria, senza un’esplicita previsione, il termine previsto per il compimento di un atto ha efficacia ordinatoria ed esortativa od acceleratoria.

Il discorso è valido soprattutto quando si verte in materia di condoni fiscali, dove l’interesse è focalizzato sugli effetti che il contribuente intende conseguire.

Nel caso della definizione delle liti pendenti, il termine fissato del 10 giugno 2019 ha natura processuale in quanto diretto a determinare il momento di presentazione dell’istanza all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia, per ottenere la sospensione del processo.

Si applica, quindi, l’art. 152, c.p.c., in base al quale i termini della legge sono ordinatori, tranne se la legge stessa li dichiara espressamente perentori.

Pertanto, in assenza di una espressa dichiarazione in tal senso, il termine ha natura ordinatoria e il suo mancato rispetto non determina alcuna decadenza.

Lo spirare del termine del 10 giugno 2019 non comporta la decadenza del contribuente dalla facoltà di chiedere la sospensione del processo.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 7 novembre 2019 - Definizione agevolata e sospensione del processo: perentorio il termine del 10 giugno – Pergolari

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