Definizione agevolata e sospensione del processo: perentorio il termine del 10 giugno

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Definizione agevolata e sospensione del processo: perentorio il termine del 10 giugno

Dalla Corte di cassazione sono giunte precisazioni per quanto riguarda la natura del termine per il deposito, in cancelleria, della domanda di definizione agevolata, al fine di ottenere la sospensione del processo tributario in corso.

Con ordinanza n. 28493 del 6 novembre 2019, la Sesta sezione civile ha evidenziato che il termine del 10 giugno 2019, entro cui doveva essere depositata in cancelleria la copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, era da considerare perentorio.

Conseguentemente, un’eventuale istanza di sospensione presentata oltre tale data non avrebbe potuto essere accolta.

Gli Ermellini, in particolare, hanno ricordato l’espressa previsione di legge di cui all’articolo 6, comma 10, del Decreto legge n. 119/2018, ai sensi della quale: “Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”.

Ai sensi di questo disposto, quindi, per ottenere la sospensione del processo sino al 31 dicembre 2020, la copia della definizione agevolata e del collegato versamento dovevano necessariamente essere presentate all’autorità giudiziaria entro e non oltre il 10 giugno 2019.

Istanza di sospensione via posta? Vale il momento della ricezione

Nella decisione, la Suprema corte ha reso anche un’ulteriore precisazione al fine di fare chiarezza in ordine ai casi in cui la parte si sia affidata alla spedizione postale dei documenti necessari ai fini della sospensione.

Secondo la Corte, in dette ipotesi, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28/2004.

Questo perché, da una parte, non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, dall’altra, la legge in esame fa riferimento espresso al momento del deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione per come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto e registrazione sul SIC.

E’ sulla base di questi rilievi che la Corte di cassazione ha ritenuto che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, non potesse essere accolta l’istanza di sospensione presentata dal contribuente, con memoria autorizzata, in data 20 giugno 2019.

Irrilevante, in detto contesto, il fatto che l’istante, prima del deposito della citata memoria, avesse anticipato l’istanza di sospensione via posta, con nota datata 4 giugno.

Come sopra detto, infatti, in vista dell’inapplicabilità del principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato, non rilevava, nel caso in esame, il momento della spedizione dei documenti bensì la data in cui era stato apposto dalla cancelleria il timbro del depositato ovvero, nello specifico, l’11 giugno 2019.

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