Definizione agevolata liti. Momento rilevante è il 24 ottobre, non rileva il rinvio successivo

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Definizione agevolata liti. Momento rilevante è il 24 ottobre, non rileva il rinvio successivo

Per la definizione agevolata delle controversie tributarie, in caso di doppia soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado, se la Suprema Corte ha emesso pronuncia di cassazione con rinvio sul ricorso proposto dalla stessa, il contribuente può definire la controversia con il pagamento del 15% del relativo valore (comma 2, lettera b), dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018).

Il momento rilevante al fine di individuare l’importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018, ossia con il 24 ottobre 2018 (nel caso esaminato, la data in cui la controversia era interessata dalla sentenza sfavorevole all’ufficio emessa dalla Commissione tributaria regionale).

Dunque, non conta il rinvio della sentenza decretato dalla Cassazione dopo il 24 ottobre 2018.

È quanto chiarisce l’Agenzia con la risposta n. 110 del 18 aprile 2019.

Infatti, ex articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, comma 2: “In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”.

Allegati Anche in
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