Definizione agevolata liti: estinzione del giudizio, niente trattazione
Pubblicato il 06 maggio 2022
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Una volta che la domanda di definizione agevolata della lite si sia perfezionata, essa costituisce il titolo di regolazione del rapporto d'imposta oggetto di contestazione, tanto che i relativi effetti "prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Questo, ai sensi di quanto disposto dalla disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, ex art. 6 Dl n. 119/2018.
Difatti, le disposizioni in materia di condoni fiscali derogano alle norme generali dell'ordinamento tributario, integrando "sistemi compiuti di natura eccezionale", tanto che la relativa disciplina deve ritenersi "di stretta interpretazione ed insuscettibile di integrazione in via ermeneutica attraverso il ricorso alle norme generali dell'ordinamento tributario, ovvero a quelle dettate per altre forme di definizione, anche se contemplate dalla medesima legge".
Effetti della domanda di rottamazione della lite
Con specifico riferimento agli effetti della domanda di rottamazione della lite, si è statuito che le dichiarazioni, del contribuente, di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non hanno natura di mere dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono momenti del procedimento volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria.
Tali dichiarazioni integrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione, i cui effetti non sono rimessi alla volontà del contribuente, ma sono previsti dalla legge, come conseguenza dell'osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna dichiarazione.
Quest'ultima, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'Ufficio né contestata dal contribuente, se non per errore materiale, manifesto e riconoscibile, consistente nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell'atto, tra l'intendimento dell'autore e la sua materiale esteriorizzazione e non può consistere in un ripensamento successivo alla dichiarazione.
Ciò posto, la scelta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata presuppone l'incertezza circa il possibile esito della lite in sede giudiziaria e la volontà della parte di avvantaggiarsi della normativa più favorevole proprio per sottrarsi a questa incertezza, "volontà non revocabile dopo l'avvenuta formulazione dell'istanza di definizione e il pagamento del relativo importo".
Cassazione: domanda e pagamento estinguono il giudizio
Questi i principi richiamati dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 13998 del 3 maggio 2022, pronunciata nell'ambito di una vicenda giudiziale in cui una società aveva regolarmente definito la lite, instaurata in opposizione di un accertamento per imposta di registro, mediante versamento di quanto a tale titolo dovuto.
Tale definizione, per la Corte, aveva caratteri di irrevocabilità ed irretrattabilità, con conseguente inammissibilità dell’istanza di trattazione successivamente avanzata dalla contribuente, e conseguente dichiarazione di estinzione del processo tributario.
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