Definizione agevolata delle sanzioni tributarie solo per le violazioni formali
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 18 aprile 2011
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Anteriormente al 1° aprile 1998 – data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 472/1997, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" – di fronte all’impugnazione di un atto di accertamento con cui si rettificava un diverso imponibile Irpef, il contribuente poteva definire le eventuali violazioni versando un sesto della pena massima. Due, però, erano le condizioni richieste: la violazione doveva mostrare una natura formale; la constatazione doveva essere effettuata solo “fuori ufficio”, in sede di accesso, ispezioni e verifica. Se l’accertamento aveva ad oggetto l’Imposta sul valore aggiunto, sempre versando un sesto della pena massima, si potevano chiudere anche le violazioni sostanziali, oltre alle formali previste dalla norma.
Proprio la possibilità di definire le sanzioni formali constatate fuori ufficio, mentre la stessa possibilità era negata per le sanzioni constate in ufficio, ha fatto sorgere un dubbio di legittimità che ha richiesto l’intervento della Corte Costituzionale. Proprio la Consulta ha, infatti, sottolineato l’esistenza di questa disparità di trattamento “verticale” all’interno dello stesso articolo 55 del Dpr 600/73 richiamato, come pure una disparità di trattamento “orizzontale” per ciò che riguardava il trattamento delle sanzioni formali ai fini Irpef e delle stesse ai fini Iva.
La conclusione cui è giunta la Consulta è che spetta ai “giudici comuni stabilire se il termine di trenta giorni per effettuare l’oblazione … possa decorrere non solo dalla data del verbale di constatazione ma anche, quando è il caso, dalla notifica dell’avviso di accertamento”.
Di fronte al contenzioso sorto tra un contribuente, che aveva impugnato un accertamento in rettifica Irpef, e l’Amministrazione finanziaria, che era ricorsa in Cassazione per ribadire come la definizione delle sanzioni doveva spettare solo per le violazioni formali e non anche per quelle sostanziali e che la Ctr adita avrebbe dovuto distinguere l’atto di accertamento vero e proprio dall’irrogazione delle sanzioni, anziché limitarsi ad annullare l’intero accertamento, i giudici Supremi hanno emanato la sentenza n. 7400 del 2011.
Con tale pronuncia, si ribadisce che con il vecchio sistema sanzionatorio – precedente alla riforma entrata in vigore con il Dlgs 472/1997 – potevano essere definite solo le sanzioni formali non collegate al tributo e che non danno luogo ad accertamento in rettifica o d’ufficio. In tal modo, i giudici di legittimità si discostano da una pronuncia del 1987 della Corte Costituzionale (sentenza n. 364), con cui si ammetteva che la definizione agevolata delle sanzioni tributarie fosse “riferibile, al di là del testo attuale, a tutte le violazioni ivi stabilite, incluse quelle che danno luogo ad accertamento in rettifica o d’ufficio”.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 5 - Sanata solo la violazione formale - Bogetti
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