Definizione agevolata della lite: sì alla rottamazione se il diniego è tardivo
Pubblicato il 29 novembre 2021
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L’inosservanza, da parte dell’Ufficio finanziario, del termine perentorio previsto per la notifica del diniego di accoglimento dell’istanza di rottamazione della lite, determina il valido perfezionamento della definizione della controversia.
Liti tributarie pendenti, istanza di pace fiscale
E’ stato accolto, dalla Cassazione, il ricorso avanzato da un contribuente contro il provvedimento di rigetto della domanda di definizione della controversia tributaria, promossa nell’ambito di una causa in opposizione a un’intimazione di pagamento.
Il contribuente, in particolare, aveva depositato istanza di definizione agevolata del giudizio avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 10 del Dl n. 119/2018.
La domanda di rottamazione, tuttavia, era stata rigettata dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento di diniego notificato a dicembre 2020.
Da qui il ricorso del contribuente davanti alla Corte di legittimità, dove era stata dedotta l’inammissibilità del predetto diniego, facendo espresso richiamo alla circolare dell’Agenzia Entrate n. 6/2019.
Circolare, quest’ultima, nella quale è affermata la necessità che la determinazione di rigetto alla domanda di definizione agevolata sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente motivato, da notificare al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione deve ritenersi validamente perfezionata.
La medesima circolare aggiunge, a seguire, che la notifica al contribuente deve essere effettuata secondo le modalità previste per gli atti processuali, con la precisazione che le notifiche sono eseguite secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile.
Diniego oltre il termine perentorio? Rottamazione validamente perfezionata
Con ordinanza n. 36824 del 26 novembre 2021, la Cassazione ha giudicato che tale eccezione fosse meritevole di accoglimento: l’inosservanza, da parte dell’Ufficio, del termine perentorio del 31 luglio 2020, previsto per la notifica del diniego di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata della lite, aveva determinato il valido perfezionamento della definizione della controversia.
Nella specie, infatti, il diniego all’istanza di definizione agevolata della lite presentata ex Dl n. 119/2018, era stato adottato dall’Amministrazione con provvedimento che, oltre a essere privo di data e di protocollo dell’Ufficio, era stato notificato al contribuente a dicembre 2020.
In definitiva, i giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della rottamazione della lite.
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