Definizione agevolata 2018, il Decreto Crescita riapre i termini di adesione
Pubblicato il 05 luglio 2019
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Buone nuove per i contribuenti che intendono estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento. Infatti, si riaprono i termini per aderire alla “Definizione agevolata 2018” (cd. “rottamazione-ter”) e al “saldo e stralcio”. La nuova scadenza è stata fissata al 31 luglio 2019. La riapertura dei termini riguarda esclusivamente i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione presentata entro il 30 aprile 2019.
A darne notizia è l’INPS, con una notizia del 4 luglio 2019, recependo le ultime novità legislative previste dal “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019). I contribuenti che intendano aderire alla riapertura dei termini, possono consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono disponibili tutte le informazioni utili, i modelli da utilizzare per l’adesione, le guide alla compilazione e i servizi web che Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione per inviare le domande direttamente da pc, smartphone e tablet, senza recarsi allo sportello.
Definizione agevolata 2018, cos’è?
L’art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto la “Definizione agevolata 2018”, aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La norma prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Definizione agevolata 2018, come può essere estinto il debito?
Il debito può essere estinto in un'unica soluzione, con scadenza del pagamento fissata per legge al 31 luglio 2019, oppure con un piano di dilazione che prevede:
- fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni), di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la “Definizione agevolata 2018”, le restanti rate invece di pari importo;
- fino a un massimo di 10 rate consecutive (5 anni), per coloro che sono rientrati automaticamente nella rottamazione-ter. Le rate saranno così suddivise:
- le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
- le restanti 8 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la “Definizione agevolata 2018”, le restanti rate invece sono di pari importo.
- fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate saranno così suddivise:
- le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
- le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
“Saldo e stralcio”, riaperti i termini
La L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto il “saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute dai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Si tratta dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.
Come anticipato, il “saldo e stralcio” riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ossia:
- quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20.000 euro;
- quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. n. 3/2012.
Oltre alla riduzione degli importi dovuti, il “saldo e stralcio” prevede anche l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
Al riguardo, il “Decreto Crescita” ha riaperto i termini per aderire al “saldo e stralcio”, entro il 31 luglio 2019. L’agevolazione riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al “saldo e stralcio” già presentate entro lo scorso 30 aprile.
- eDotto.com – Edicola del 26 giugno 2019 - Rottamazione-ter. La risposta dell’AeR sulla domanda di definizione – Pichirallo
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