Definiti i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei corrispettivi della Gdo
Pubblicato il 26 gennaio 2010
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Il provvedimento del direttore delle Entrate, 12 marzo 2009, ha attuato la disposizione prevista dalla Legge Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 430-bis), che disciplina la trasmissione telematica all’Agenzia stessa dei corrispettivi giornalieri per le imprese del settore della grande distribuzione. Il provvedimento si sostituisce a quello precedente dell’8 luglio 2005, che ha dato attuazione, in primis, alle nuove modalità per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il provvedimento del 12 marzo 2009, oltre a ridefinire le modalità e i termini per la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo dei corrispettivi, delega di fatto il Direttore dell’Agenzia ad individuare le imprese cui torna applicabile la disciplina citata della trasmissione telematica dei corrispettivi, facendole beneficiare dell’esonero dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.
Con la circolare n. 2/E, del 25 gennaio 2010, l’agenzia delle Entrate illustra le principali novità introdotte dal citato provvedimento direttoriale e, allo stesso tempo, chiarisce il contenuto del tracciato telematico, che delinea tutte le informazioni che i soggetti interessati all'invio telematico dei corrispettivi dovranno trasmettere all'agenzia delle Entrate.
Riguardo all’ambito soggettivo, la circolare n. 2/E precisa che i soggetti che possono essere interessati alla trasmissione telematica dei corrispettivi sono “le imprese di grande distribuzione commerciale e di servizi”. L’esplicito riferimento ai servizi amplia il campo di applicazione rispetto al provvedimento precedente, riconoscendo l’opzione per la trasmissione telematica anche a tutte le imprese che svolgono attività riconducibili alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 3 del Decreto del presidente della Repubblica n. 633/72. Condizione fondamentale è che le suddette imprese di servizi rispecchino i requisiti dimensionali e di molteplicità dei punti vendita previsti dall'articolo 1, comma 430, della legge 311/2004 (superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con meno di 10mila abitanti, superiore a 250 metri quadri nei comuni con più di 10mila abitanti). In altri termini, deve trattarsi di imprese che operano con medie e grandi strutture di vendita e, cioè, che abbiano più punti vendita ubicati nel territorio dello Stato.
Soddisfatti questi requisiti dimensionali, le imprese possono optare per l’invio telematico che sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo dell’emissione della fattura su richiesta del cliente. Pertanto, nei punti vendita che raggiungono le suddette dimensioni, non si è più tenuti all’istallazione e all’utilizzo dei misuratori fiscali e degli altri obblighi collegati. Tuttavia, le imprese che decidessero di continuare a utilizzare i suddetti misuratori fiscali, fino a esaurimento delle memoria fiscale, dovranno "defiscalizzare" le macchine in questione, che emetteranno, quindi, scontrini fiscalmente non rilevanti.
Per i punti vendita che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dalla norma, permane l’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, a fronte dell’obbligo della comunicazione telematica dell’ammontare complessivo dei relativi corrispettivi.
Riguardo alle modalità e alla tempistica della trasmissione, la circolare in oggetto precisa che a partire dalla trasmissione dei corrispettivi relativi al mese di giugno 2009, i dati da trasmettere telematicamente riguardano i corrispettivi relativi a un mese solare e vanno inviati entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento, inteso come il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Nel calcolo dei giorni si ricomprendono anche i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi per i quali potrebbe essere prevista l'apertura al pubblico; mentre se il giorno 15 coincide con un sabato, una domenica o un giorno festivo, l'invio telematico può avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo.
Inoltre, la trasmissione telematica deve essere preceduta da una comunicazione di adesione preventiva, che è vincolante per un intero periodo d’imposta e che si intende tacitamente rinnovata per il periodo d’imposta successivo. Anche per interrompere la trasmissione telematica, l’impresa deve darne comunicazione all’agenzia delle Entrate.
Infine, la circolare ricorda che tutti gli invii telematici devono rispettare il requisito della “continuità”, al fine di garantire l’integrità delle informazioni.
- http://www.agenziaentrate.it/Circolare n. 2 del 25 gennaio 2010
- ItaliaOggi, p. 22 – Grandi imprese, niente scontrini – Ricca
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 29 – Corrispettivi telematici per aziende con più sedi – Morina
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