Definiti i comportamenti degli operatori Iva in vista della scadenza del 28 febbraio
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 07 febbraio 2011
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Con la circolare n. 2/E dello scorso 28 gennaio, l’agenzia delle Entrate completa il quadro dei comportamenti a carico degli operatori Iva nazionali che effettuano operazioni con soggetti collocati in paesi Black list.
L’ultimo documento di prassi conferma quanto già espresso con la circolare n. 53/E, del 21 ottobre 2010 e con la risoluzione n. 121/E, del 29 novembre 2010.
A pochissimi giorni dalla data del 28 febbraio 2011 - entro cui deve essere inoltrata la prima comunicazione obbligatoria da parte dei soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paradisi fiscali - la circolare n. 2/E consente di pianificare le operazioni da porre in essere per svolgere correttamente l’adempimento.
In primo luogo, la prassi ha sottolineato comel’obbligo della comunicazione scatti, oltre che nel caso degli operatori Iva nazionali, anche nel caso in cui l’operazione venga posta in essere dalle stabili organizzazioni, da rappresentanti Iva e dagli identificati diretti. Finalità della disposizione è quella di monitorare tutte le operazioni intercorse con operatori economici stabiliti nei paesi a regime fiscale privilegiato, in un'ottica di contrasto della frode e dell'evasione fiscale in materia di Iva. Restano, invece, esclusi i contribuenti minimi, le nuove iniziative produttive e gli enti non commerciali, gli imprenditori agricoli in regime di esonero e i soggetti che adottano il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/91, anche se per questi ultimi manca la conferma ufficiale.
Si precisa, poi, che non ha importanza individuare il paese di provenienza fisica dei beni, ma piuttosto individuare la provenienza della controparte commerciale: cioè, il paese del soggetto che emette o riceve la fattura, a meno che non prevalgano i casi di trasparenza indicati.
Non è previsto l’obbligo di invio della comunicazione nel caso in cui i soggetti italiani emettano ricevute fiscali o scontrini a favore di operatori in paesi black list. L’esimente è riconosciuta solo nel caso in cui tali soggetti ignorino davvero i dati identificativi del cliente e non si sia realmente a conoscenza del fatto che la controparte svolge attività in un paese black list.
Anche operazioni di piccole dimensioni all’estero, con importi esigui, devono essere comunicate. Tuttavia, nel caso dei rimborsi spese a dipendenti, la circolare n. 2/E/11 ha semplificato il problema affermando che se si scegli il metodo del rimborso a piè di lista, le operazioni non dovranno essere segnalate, in quanto si considera che il soggetto estero abbia avuto come controparte un soggetto privato e non la società datore di lavoro.
La materia riguardante l’obbligo di comunicazione da parte dei contribuenti è così vasta da rendere concreto il rischio di incorrere in errori. Gli operatori Iva nazionali hanno a disposizione un periodo transitorio per integrare le loro comunicazioni, dopodiché le informazioni inviate assumono il carattere di dato obbligatorio. Si può ricorrere, a tal fine, all’istituto del ravvedimento operoso. In caso di mancato adempimento è, invece, possibile sanare la propria situazione sempre dietro il pagamento di una sanzione anche se, a volte, ridotta per effetto del ravvedimento. La riduzione della sanzione è possibile, infatti, se si rimedia entro un anno dalla data di commissione della violazione.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 1 - La black list indaga sulla controparte – Meneghetti, Valcarenghi - www.mef.gov.it
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 1 Integrazione senza sanzioni entro un mese - www.mef.gov.it
- ItaliaOggi7, p. 8 - Black list, comunicazioni estese - Villa - www.mef.gov.it
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