Decretone al Senato, ultimo atto
Pubblicato il 22 marzo 2019
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Dopo il via libera ottenuto alla Camera (con 291 voti favorevoli, 141 contrari e 14 astenuti), il “decretone” passa al Senato per l’approvazione finale entro il 29 marzo 2019, nel rispetto quindi dei 60 giorni disponibili dalla data pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 4/2019. Il testo del decreto legge, ormai definitivo, contiene numerose modifiche rispetto alla versione originaria pubblicata il 28 gennaio scorso: dall’eliminazione del vincolo anagrafico per il riscatto della laurea, alla possibilità di ottenere la Pensione di Cittadinanza in contanti, passando per i nuovi criteri d’accesso al Reddito di Cittadinanza per le famiglie che abbiano all’interno del nucleo disabili gravi o non autosufficienti.
In vista dell’imminente conversione in legge del “decretone”, si riepilogano le ultime modifiche apportate al testo a seguito degli emendamenti approvati.
Misure anti single e anti divorzi
Innanzitutto, crescono i controlli contro i c.d. “furbetti del divorzio” e le norme “anti single”.
Per i primi, il Governo ha previsto che – in caso di coniugi separati dal 1° settembre 2018 – vi è l’obbligo di validare l’atto di separazione con apposito verbale della polizia locale.
Per contrastare, invece, l’erogazione di risorse finanziarie indebite ai finti single, in presenza di figli minori, occorre presentare l’ISEE con la situazione di entrambi i genitori, anche quando non siano sposati o conviventi. Naturalmente, tale obbligo viene meno qualora uno dei due coniugi si sposi o abbia avuto figli con altri.
Reddito di Cittadinanza facilitato per famiglie con disabili
Criteri di accesso più favorevoli al Reddito di Cittadinanza sono stati previsti per le famiglie con disabili gravi o non autosufficienti. Infatti, gli emendamenti presentati e approvati prevedono:
- la concessione della Pensione di Cittadinanza anche nei casi in cui uno o più componenti, pur avendo età inferiore ai 67 anni, siano in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definita ai fini ISEE;
- l’aumento della soglia del patrimonio mobiliare da 5.000 a 7.500 euro per ciascun componente con disabilità grave;
- il ritocco della c.d. “scala di equivalenza”, che consentirà ai nuclei con familiari disabili a carico di avere circa 50 euro in più di beneficio mensile. E', infatti, elevato il valore massimo della scala di equivalenza, che passa da 2,1 a 2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita ai fini ISEE.
Pensione di Cittadinanza erogabile in contanti
Altro punto, in prima battuta rimasto oscuro, è la modalità di erogazione della Pensione di Cittadinanza, ossia la misura gemella del Reddito di Cittadinanza dedicata alle persone anziane over 67enni. Al riguardo, il Governo ha confermato la possibilità di ottenere il sussidio senza la RdC Card, la carta elettronica sulla quale viene accreditato il sostegno economico. Per questi ultimi, quindi, è possibile prelevare il contante direttamente in Posta o in banca.
Si ricorda, al riguardo, che i pensionati non sono tenuti ad attivarsi nella ricerca di nuova occupazione, essendo l’aiuto economico una misura di politica passiva.
Riscatto della laurea senza limiti d’età
In merito al riscatto della laurea, con i meccanismi di calcolo agevolati previsti dal D.L. n. 4/2019, è stato eliminato il vincolo anagrafico dei 45 anni.
Tuttavia, rimane confermata la condizione che prevede l’assenza di contributi accreditati in data antecedente al 31.12.1995, al fine di poter usufruire del riscatto agevolato.
Assunzioni agevolate di apprendisti percettori del RdC
Come previsto dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019, rimane confermato lo sgravio contributivo in favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato o con apprendistato soggetti fruitori del RdC.
Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati, ossia imprese e professionisti, mentre dovrebbero restare fuori dall’incentivo i datori di lavoro domestici, a causa della specialità del rapporto di lavoro.
Lo sgravio, in particolare, spetta per un importo pari ai restanti mesi di RdC non fruito dal lavoratore (differenza tra 18 mesi e numero mensilità già fruite), con un minimo di cinque mesi, nell'importo massimo mensile pari a 780 euro. L’esonero opera esclusivamente sui contributi previdenziali, sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore, con esclusione dei premi INAIL.
- eDotto.com – Edicola del 21 marzo 2019 - Decretone, incassata la fiducia alla Camera – Bonaddio
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