Decreto Venezia e tutela del lavoro: primo sì del Senato

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Decreto Venezia e tutela del lavoro: primo sì del Senato

Primo via libera dal Senato al disegno di legge di conversione in legge del decreto Venezia (decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103), recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

Il provvedimento, con le modifiche approvate dal Senato, passa ora alla Camera per la sua approvazione definitiva. 

Norme per la salvaguardia di Venezia

I primi articoli del decreto legge n. 103 del 2021 (articoli 1, 2 e 2 bis, quest'ultimo introdotto in fase di conversione) contengono norme per la salvaguardia di Venezia che vietano, dal 1° agosto, il transito delle grandi navi nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca.

Si prevede inoltre la realizzazione di punti di attracco temporanei a Marghera, nelle more della realizzazione dei punti d'attracco al di fuori delle acque protette della laguna, interventi di manutenzione dei canali esistenti e interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

In considerazione degli effetti sull'attività economica della città del divieto di transito. il decreto legge prevede misure a sostegno delle compagnie di navigazione, del gestore del terminal di approdo, dei soggetti che operano nell'indotto e per i lavoratori impiegati in attività danneggiate direttamente dal divieto di transito delle navi.

Con le proposte di modifica approvate dalle Commissioni riunite, viene istituito un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 22,5 milioni per l'anno 2022 finalizzato ad erogare contributi in favore:

  1.  delle compagnie di navigazione, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione (nel limite complessivo di euro 30 milioni per l'anno 2021);
  2.  del gestore dei terminal di approdo interessato dal divieto di transito e dei soggetti esercenti i servizi connessi all'attività dei medesimi terminal (nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022).

Sempre in base a proposte di modifica approvate dalle Commissioni, viene incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di assicurare un sostegno economico al reddito, ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo e dalle imprese dell'indotto.

Si rinvia ad un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di erogazione dei contributi.

Credito di imposta per trasporto passeggeri con navi minori

Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 103 del 2021 inserisce all'articolato l'articolo 2-bis che prevede un credito d'imposta, per l'anno 2022, in favore delle imprese che svolgono attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari.

Il credito d'imposta è riconosciuto, per l'anno 2022, in una percentuale pari al 60% dell'ammontare del canone annuale dovuto per le concessioni medesime ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in un'unica quota annuale. L'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà criteri e delle modalità di applicazione.

Integrazione salariale con causale COVID-19

L'articolo 3 prevede la possibilità, per una durata massima di ulteriori 13  settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 (articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Ammesse a questo periodo aggiuntivo di integrazione salariale sono le imprese industriali con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale. Riguardo alla nozione di "stabilimento industriale di interesse strategico nazionale" il legislatore rinvia all'articolo 1 del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231, il quale prevede che il riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sia operato con D.P.CM.

Ai datori di lavoro che presentano la domanda di CIGO è vietato, per tutto il periodo di integrazione salariale fruita entro il 31 dicembre 2021:

  • avviare procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223). Non sono invece sospese le procedure già pendenti;
  • indipendentemente dal numero dei dipendenti, procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604). In questo caso sono sospese anche le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Tutte le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati per:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività:
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo.

Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale

Viene inserito l'articolo 3 bis che destina, nell’ambito delle risorse già stanziate per il programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL), 10 milioni di euro, per il 2021, in favore dell’accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale .

Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità attuative.

Accordi di riallineamento retributivo in agricoltura

Si prevedono poi modifiche retroattive alla disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento.

Con interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si stabilisce, con effetto retroattivo, che:

  • in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento;
  • che i medesimi accordi aziendali, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possano stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione.

Sgravi contributivi per società in crisi 

Estesa infine al 2022 la disciplina, prevista per gli anni 2020 e 2021, che prevede che le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria possano godere, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, di uno sgravio contributivo qualora usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Lo sgravio comporta l'esonero dal versamento al Fondo di tesoreria dell'INPS delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e l'esonero dal pagamento all'INPS del contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (articolo 2, commi da 31 a 35, della L. 28 giugno 2012, n. 92).

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