Decreto Ucraina, operativo lo sgravio Cig
Pubblicato il 15 marzo 2023
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E’ del 14 marzo il messaggio n. 1022 con cui l’Inps comunica le modalità operative per fruire dello sgravio Cig e Cigs di cui all’art. 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 convertito con modificazioni, dalla L. n. 51/2022 e 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 25/2022.
Il quadro degli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, configurandosi come aiuto di Stato, necessitava infatti della preventiva autorizzazione della Commissione europea, arrivata lo scorso 24 novembre con la decisione C(2022) 8662 final.
La Decisione europea
La citata Decisione ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale Cig purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
- gli aiuti lordi complessivamente fruiti per impresa non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro (250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli);
- gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2023;
- gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite che hanno cessato o ridotto la propria attività in seguito al conflitto in Ucraina dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022;
- il contributo è riconosciuto al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
Importo degli esoneri
I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto possono quindi procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero dello stesso secondo le seguenti percentuali:
-
Contributo addizionale di cui all’art. 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022:
Aliquota |
Periodo |
9% |
Periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile |
12% |
Periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile |
15% |
Periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile |
-
Contributo addizionale di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022:
Aliquota |
Tipologia |
9% |
Periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile |
12% |
Periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile |
15% |
Periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile |
4% |
FIS |
Aliquota disposta da singoli decreti |
Assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà |
4% |
Assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà bilaterale delle Provincia autonoma di Trento e Bolzano |
4% fino alle prime 13 settimane nel biennio mobile 8% per periodi successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile |
Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento |
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