Decreto Semplificazioni, ok dal CdM. Superbonus salta la doppia conformità

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Decreto Semplificazioni, ok dal CdM. Superbonus salta la doppia conformità

Approvato dal Cdm del 28 maggio 2021 il primo decreto legge che definisce la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (cosiddetto Decreto Semplificazioni).

Il provvedimento, con i suoi 68 articoli, oltre a definire la struttura del PNRR, prevede interventi volti ad accelerare e snellire le procedure e, allo stesso tempo a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori, che spaziano dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) al Superbonus, dal subappalto all’inserimento al lavoro di donne e giovani.

Dl Semplificazioni, ok alla riforma del subappalto: dal 1° novembre nessun limite quantitativo

La riforma del subappalto è entrata nel Dl Semplificazioni 2021, con avvio dal 1° novembre 2021.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto e fino al 31 ottobre, infatti, resta il tetto fissato per legge, che viene comunque innalzato per tutti dal 40% al 50%.

Il subappalto non potrà, così, superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; inoltre, restano vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

La riforma vera e propria partirà dal 1° novembre prossimo, quando verrà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto.

Entrerà, quindi, in vigore una norma apparsa nelle prime bozze del decreto che consente alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità.

Inoltre, le stesse stazioni appaltanti dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia.

Da segnalare, infine, come con l’avvio della riforma del subappalto, il contraente principale e il subappaltatore risulteranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

Superbonus semplificato, sufficiente la Cila per iniziare i lavori

Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici vengono semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus, che viene esteso anche agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

La prima semplificazione che riguarda la maxi-detrazione sta nel fatto che viene meno la verifica di doppia conformità, essendo sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per partire con i lavori. In questo modo, il Superbonus al 110% viene equiparato a tutti gli altri crediti di imposta edilizi, ed, in particolare, al “bonus facciate del 90%”.

Le novità in materia di Superbonus sono contenute nell’articolo 34 del decreto Semplificazioni 2021, che va a sostituire alcune norme dell’articolo 119 del Dl 34/2020 (Dl Rilancio).

Tra esse, da segnalare anche che:

  • gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% “costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)”;

  • sono esclusi da questo regime super semplificato solo gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione;

  • sono definiti alcuni contenuti obbligatori della Cila relativa ai lavori agevolati: per gli immobili con costruzione completata dopo il 1° settembre 1967, sono esclusi dal beneficio anche gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza di un titolo abilitativo originario; per gli immobili precedenti, “è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”;

  • sono indicati tassativamente i casi di decadenza dal beneficio fiscale, necessari per escludere la decadenza in altri casi.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, è sancito che la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti 4 casi:

a) mancata presentazione della Cila;

b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Le suddette specificazioni si sono rese necessarie per escludere qualunque condono o sanatoria delle opere per il solo fatto che sono state ammesse al Superbonus e, al tempo stesso, consentire la massima applicazione del Superbonus e, quindi, di dispiegare al meglio gli obiettivi prioritari dell’efficientamento energetico.

La norma approvata dal CdM esclude, così, dall’incentivo al 110% solo gli abusi totali, cioè gli immobili totalmente abusivi che non dispongano di un titolo di costruzione, mentre ammette gli immobili che presentino abusi parziali grandi o piccoli; la presenza di abusi parziali non costituisce causa di decadenza.

Infine, il superbonus al 110% salta per "gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2", ossia per la categoria in cui rientrano gli alberghi e pensioni (con fine di lucro), mentre viene esteso a case di cura ed ospedali, poliambulatori.

Decreto Semplificazioni 2021, altre misure

Tra le altre misure che sono entrate del Decreto Semplificazioni si deve ricordare che:

  • sono ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale (Via) dei progetti che rientrano nel Pnrr, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni. E' poi istituita una apposita commissione tecnica per la Via.
  • le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondi complementare e che risultino affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. In caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali;
  • non potranno accedere agli incentivi statali gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e installati su aree con destinazione agricola. Potranno invece accedere agli incentivi "gli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture";
  • al fine di agevolare il superamento del divario digitale si favorisce il sistema delle deleghe da parte di soggetti titolari di identità digitale.
  • è potenziato il sistema delle banche dati e dello scambio di informazioni tra le stesse.
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