Superbonus 110%: più facile con la CILA
Pubblicato il 24 maggio 2021
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Il Governo è al lavoro per il primo atto di attuazione del PNRR: si tratta del decreto Semplificazioni al cui interno – art. 17 della bozza – sono presenti misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Semplificazioni: Superbonus con Cila
Secondo il testo del Decreto, che va a modificare l’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34/2020, causa di problemi di interpretazione, gli interventi che accedono al Superbonus, ad esclusione di quelli di demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di CILA (comunicazione di inizio lavori) e senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica.
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Per gli interventi in questione la decadenza avrà luogo in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Semplificazioni per alberghi
Ampliato l’ambito soggettivo per quanto riguarda gli interventi su alberghi e pensioni.
Il Superbonus sarà fruibile anche in caso di interventi su immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) realizzati da società.
Si tratta di opere effettuate da:
- società per azioni e in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
Altre facilitazioni
Con riferimento alle unità immobiliari, si segnala la cancellazione delle parole “che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno”; così facendo, si consente l’applicazione della detrazione del 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari collocate all'interno di edifici plurifamiliari.
Inoltre, si prevede che l'impianto termico da sostituire sia di qualsiasi tipologia (prima era richiesto che fosse fisso), sebbene destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti.
Esclusione - Non sembra, invece, essere presente nel testo la disposizione che proroga l’applicabilità del Superbonus a tutto il 2023: sarà la prossima legge di bilancio a contenerla.
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