Decreto Salva-infrazioni definitivo: Iva per distacchi e recupero Ici per Enc

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Decreto Salva-infrazioni definitivo: Iva per distacchi e recupero Ici per Enc

E’ legge il Dl Salva-infrazioni, n. 113/2024. L’Aula del Senato, dopo il via libera della Camera dei Deputati, ha approvato, con voto di fiducia, il provvedimento che evita sanzioni dall'Unione Europea allo Stato italiano, a seguito delle 15 procedure di infrazione aperte. L'approvazione è avvenuta il 6 novembre 2024 con 100 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astenuti, garantendo così la conversione del decreto in legge prima della scadenza del 15 novembre 2024

Tra le norme incluse nel decreto, ci sono quelle riguardanti i balneari, ovvero le concessioni delle spiagge e come vengono gestite, ma anche contro l'abuso di utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore privato e pubblico.

Ma nel testo definitivo troviamo anche l’abrogazione della disposizione che prevedeva il mancato assoggettamento a Iva dei distacchi e dei prestiti del personale operati al puro costo e la disciplina del recupero dell’aiuto di Stato illegittimo correlato all’esenzione dall’ICI per gli enti non commerciali.

Esaminiamo questi ultimi due punti.

Iva per distacchi di personale dal 2025

Con l'approvazione definitiva del decreto-legge Salva-infrazioni (Dl 131/2024) è stata stabilita, attraverso l'articolo 16-ter introdotto durante la prima discussione alla Camera, la cancellazione della norma che esentava dall'IVA i trasferimenti e i prestiti di personale effettuati senza sovrapprezzo. Questa modifica sarà effettiva dal 1° gennaio 2025, seguendo le decisioni della Corte di giustizia dell'UE nella causa C94-19 dell’11 marzo 2020.

L'articolo 8, comma 35, della legge 67/1988 disponeva che i prestiti o distacchi di personale che comportano solo un rimborso del costo correlato non dovevano essere considerati ai fini IVA.

Dunque, il distacco di personale è irrilevante ai fini dell’IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.

Questo principio è stato applicato fino alla sentenza europea che ha sostenuto che la presenza di un costo per tali servizi implica un collegamento diretto tra il servizio fornito e la compensazione ricevuta, rendendo tali operazioni soggette ad IVA.

I Giudici europei ravvisano quindi nel distacco la presenza di un rapporto giuridico di natura contrattuale rilevante ai fini IVA, in quanto caratterizzato da uno scambio di reciproche prestazioni – ovvero il distacco del personale da parte della società distaccante ed il pagamento del corrispettivo da parte della società distaccataria – anche laddove il corrispettivo sia rappresentato dal riaddebito del mero costo sostenuto dalla società distaccante.

Dunque, nel Dl Salva-infrazioni, con l’articolo 16-ter si abroga l’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, con effetto ai prestiti e ai distacchi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti anteriormente a tale data in conformità della citata sentenza di Corte di giustizia Ue.

Imu enti non commerciali

Altra questione superata riguarda l’esenzione Imu agli Enti Non Commerciali (ENC) che svolgono le loro funzioni istituzionali attraverso pratiche commerciali.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giudicato come non conforme alle regole sugli aiuti di Stato la norma italiana e successivamente, è stato intimato all’Italia di procedere al recupero degli aiuti di Stato illegittimi, concessi sotto forma di esenzione dall’ICI.

Il Dl Salva-infrazioni, pertanto, nel risolvere la questione, introduce la disciplina del recupero dell’aiuto di Stato illegittimo correlato all’esenzione dall’ICI per gli enti non commerciali (art. 7, comma 1, lett. i), del DLgs. n. 504/1992, prevedendo che i contribuenti

  • che hanno riportato un debito superiore a 50.000 euro per l'Imposta Municipale Unica e il Tributo per i Servizi Indivisibili (IMU/TASI) in uno degli anni 2012 o 2013,

o

  • che siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei Comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui,

devono compilare e inviare una dichiarazione telematica per richiedere il rimborso dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo che va dal 2006 al 2011, secondo un modulo ufficiale approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, elaborato in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che definisce anche i metodi di invio e condivisione della dichiarazione con i comuni.

Per calcolare l'ICI da recuperare, si applicano le norme dell'IMU del 2013.

Se l'aliquota effettiva non è determinabile, si applica un'aliquota media di 5,5 per mille.

Le condizioni per le quali non è dovuto il recupero dell'imposta per il periodo 2006-2011 sono:

  • il mancato superamento delle soglie di aiuto stabiliti dalle normative europee vigenti all'epoca in materia di aiuti di Stato di piccolo importo;
  • il rispetto dell'ammontare dell'aiuto secondo i criteri fissati da un regolamento europeo che riconosce certe categorie di aiuti come compatibili con il mercato interno, in linea con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Inoltre, non è richiesto il recupero se l'aiuto corrisponde a una compensazione per obblighi di servizio pubblico o per la remunerazione di servizi di interesse economico generale che sono esonerati dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea.

Il pagamento richiesto, al netto di eventuali importi già pagati come ICI per lo stesso periodo fiscale, deve essere effettuato a favore dei comuni dove si trovano gli immobili su cui si basa il recupero, seguendo esclusivamente le regole stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241.

Sugli importi da pagare vengono calcolati gli interessi secondo i criteri fissati dalla legislazione europea sugli aiuti di Stato, a partire dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.

Le somme da recuperare, inclusi gli interessi, che superano i 100.000 euro, possono essere suddivise in quattro rate trimestrali di pari importo. La decisione di rateizzare il pagamento deve essere specificata nella dichiarazione.

Un futuro Dpcm dovrà individuare i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione in parola, verrà applicata una penalità amministrativa pari al 100% dell'importo non pagato, con un importo minimo di 50 euro. Se invece la dichiarazione presentata è infedele, si imporrà una sanzione amministrativa del 40% dell'imposta dovuta e non versata, con un minimo di 50 euro.

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