Conversione Decreto PNRR: Giustizia, novità su notifiche in proprio

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Conversione Decreto PNRR: Giustizia, novità su notifiche in proprio

La Legge n. 56/2024, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge Pnrr (n. 19/2024), ha introdotto, tra le altre misure in materia di giustizia, l’art. 25-bis del decreto, recante disposizioni per favorire l’impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati.

Notifiche con mezzi telematici

L'intervento è volto a consentire, agli avvocati, la notificazione di tali atti mediante un invio postale generato con mezzi telematici.

Si prevede, in particolare, che nella relazione di notificazione venga dato atto delle modalità dell’invio.

Il notificante, inoltre, deve indicare:

  • generalità e residenza;
  • dimora o domicilio del destinatario;
  • domicilio del notificante;
  • numero del registro cronologico;
  • i dati previsti dal comma 2 dell’art. 3 della Legge n. 53/1994.

Si dispone, altresì, che l’atto venga firmato dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, su sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici.

Il documento informatico, a sua volta, deve essere munito della firma digitale o del sigillo elettronico qualificato apposti dall’ufficiale postale, il quale provvede a:

  • stampare la copia da notificare e l’avviso di ricevimento;
  • confezionare il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina il numero identificativo e attestando la conformità della copia.

Applicazioni straordinarie di magistrati

Ulteriori ritocchi riguardano l'introdotta possibilità di applicazioni straordinarie di magistrati (art. 23-bis).

E' ossia possibile il ricorso - sino al 30 giugno 2026 - ad applicazioni extradistrettuali di magistrati al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di abbattimento dell'arretrato civile.

Introdotti anche incentivi per la predetta applicazione, che verrà quale punteggio aggiuntivo ai fini degli scatti di anzianità e per la spettanza di una specifica indennità.

Reclutamento giudici tributari: tirocinio non per tutti

Sono state ritoccate, a seguire, le disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari (art. 24).

E' inserito, nel dettaglio, il capoverso 10-quater, ai sensi del quale non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo i magistrati tributari nominati vincitori all'esito del concorso che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari presenti nel ruolo unico, nonché i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio.

A seguire, l'articolo 24, comma 2-bis reca modifiche in materia di nomina, tirocinio e formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari.

Le altre misure urgenti in materia di Giustizia

Il Decreto legge Pnrr, oltre alle modifiche introdotte in sede di conversione, già conteneva misure urgenti in materia di giustizia volte, si rammenta, a:

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