Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero
Pubblicato il 02 maggio 2024
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Il decreto legge n. 19/2024, recentemente convertito, ha nuovamente aumentato la sanzione correlata all’impiego di personale senza preventiva comunicazione obbligatoria.
Diventa, dunque, più gravosa e dissuasiva la sanzione amministrativa correlata al c.d. lavoro nero, già riscritta dall’art. 22, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che aveva modificato le indicazioni contenute nell’art. 3, decreto-legge n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.
In particolare, il decreto PNRR interviene, per via indiretta, rispetto all’aumento della sanzione per lavoro nero prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificando il testo di tale ultima norma e sostituendo letteralmente il valore del 20% con il nuovo valore del 30%.
Pertanto, a decorrere dal 2 marzo 2024, la maxi sanzione contestata dal personale ispettivo sarà complessivamente superiore del 30% rispetto a quella prevista dall’art. 22, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Quanto costa, allora, impiegare lavoratori in nero?
Maxi sanzione per lavoro irregolare: modifiche al quadro normativo
L’art. 22, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha modificato le disposizioni correlate alla c.d. maxi sanzione, sostituendo integralmente il comma 3, art. 3, decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), art. 1, comma 445, sono state ulteriormente aumentate, nella misura del 20%, le sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Infine, l’art. 29, comma 3, decreto PNRR, entrato in vigore lo scorso 2 marzo 2024, ha sostituito l’aumento del 20% già previsto dal 1° gennaio 2019, ad opera della legge di Bilancio 2019, con la previsione del 30%.
Pertanto, l’evoluzione della c.d. maxi-sanzione per lavoro irregolare, contestabile in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è rappresentabile come di seguito, distintamente evidenziato rispetto alle giornate non regolarizzate:
Fattispecie |
Decreto legislativo n. 151/2015 (dal 24 settembre 2015) |
Post legge n. 145/2018 (dal 1° gennaio 2019) |
Post D.L. n. 19/2024 (dal 2 marzo 2024) |
Sino a 30 giorni di effettivo lavoro |
Da € 1.500 a € 9.000, per ciascun lavoratore irregolare |
Da € 1.800 a € 10.800, per ciascun lavoratore irregolare |
Da € 1.950 a € 11.700, per ciascun lavoratore irregolare |
Da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro |
Da € 3.000 a € 18.000, per ciascun lavoratore irregolare |
Da € 3.600 a € 21.600, per ciascun lavoratore irregolare |
Da € 3.900 a € 23.400, per ciascun lavoratore irregolare |
Oltre 60 giorni di effettivo lavoro |
Da € 6.000 a € 36.000, per ciascun lavoratore irregolare |
Da € 7.200 a € 43.200, per ciascun lavoratore irregolare |
Da € 7.800 a € 46.800, per ciascun lavoratore irregolare |
Dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto legge n. 19/2024, la maxi sanzione è stata, dunque, aumentata di un ulteriore 10% rispetto alle previsioni vigenti dal 1° gennaio 2019, e complessivamente del 30% rispetto alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 151/2015.
ATTENZIONE: Rimangono in ogni caso ferme le ulteriori maggiorazioni del 20% nei casi in cui il lavoratore impiegato in “nero” risulti essere un extracomunitario, non in regola con il permesso di soggiorno ovvero un minore in età non lavorativa o un lavoratore appartenente a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza (oggi, reddito di inclusione).
Altresì si evidenzia che, a mente della lett. e), comma 445, art. 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145, la maggiorazione complessiva, pari al complessivo 30%, è raddoppiata ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, configurandosi, di conseguenza, la c.d. recidiva.
Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha già avuto modo di precisare – nota 5 febbraio 2019, n. 1148 – che la fattispecie della recidiva sarà contestabile esclusivamente per gli illeciti definitivamente accertati ovverosia nei casi in cui:
- sia spirato il termine per impugnare l’ordinanza ingiunzione ex art. 18, L. n. 689/1981;
- sia stata pagata la sanzione ingiunta;
- sia passata in giudicato l’eventuale sentenza emessa a seguito di impugnazione dell’ordinanza ingiunzione.
NOTA BENE: Restano esclusi, dalle ipotesi di recidiva, gli illeciti estinti in via amministrativa, (es. pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. n. 689/81), ovvero nei casi in cui il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione obbligatoria effettuando i pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 758/94 o dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004.
Quanto alla decorrenza del nuovo quadro sanzionatorio, trattandosi di un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui cessa la condotta antigiuridica a seguito della sua regolarizzazione, in applicazione del principio del tempus regit actum, i nuovi importi saranno dovuti sia per le condotte temporalmente riferibili dal 2 marzo 2024 che per le condotte che si protraggano a cavallo tra l’entrata in vigore del decreto PNRR e la cessazione della predetta condotta omissiva. D
iversamente, laddove la condotta illecita cessasse prima del 2 marzo 2024, verrebbe applicata la sanzione amministrativa previgente.
Ambito di applicazione della maxi sanzione per lavoro irregolare
Sul piano oggettivo la maxi sanzione per lavoro irregolare è applicabile a tutti i datori di lavoro privato, ivi inclusi gli enti pubblici economici, indipendentemente dal fatto che siano o meno organizzati in forma di impresa, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico.
Sul piano oggettivo, l’illecito si configura ogni qualvolta vi siano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- mancanza di preventiva comunicazione di assunzione (mancata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 9-bis, D.L. n. 510/1996, da effettuare entro le ore 24:00 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto lavorativo;
- subordinazione, ovverosia il rapporto presenti le caratteristiche di cui all’art. 2094, Codice Civile.
Diffida obbligatoria, come sanare la violazione
Ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, decreto legge n. 12/2002, per la maxi sanzione per lavoro irregolare – fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 3-quater, inerenti all’impiego di cittadini senza regolare permesso di soggiorno, minori in età non lavorativa o beneficiari di reddito di inclusione – trova applicazione la diffida ex art. 13, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Tale procedura consente al datore di lavoro di accedere al versamento della sanzione per lavoro nero nella misura minima edittale mediante le seguenti modalità:
- regolarizzazione del personale “in nero” con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, purché non inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro, ovvero con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi (è ammessa anche la regolarizzazione mediante la stipula di un contratto di apprendistato, essendo questo un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo. Rimane, invece, esclusa la possibilità di contrattualizzare il lavoratore irregolare con contratto di lavoro intermittente);
- mantenimento in servizio di lavoratori regolarizzati per almeno tre mesi, senza dover considerare – ai fini della verifica della durata – il periodo eventualmente prestato in nero prima dell’accesso ispettivo;
- versamento della sanzione amministrativa, dei contributi e dei premi dovuti entro il termine di 120 giorni dal relativo verbale.
NOTA BENE: Il periodo minimo di tre mesi di mantenimento in servizio del lavoratore va computato “al netto” del periodo di lavoro in nero che dovrà, comunque, essere regolarizzato. Sostanzialmente, dunque, il contratto dovrà decorrere dal primo giorno di lavoro in “nero”, mentre, ai fini dell’accesso alla misura sanzionatoria minima, il periodo di tre mesi andrà conteggiato dalla data dell’accesso ispettivo.
Al riguardo si rammenta che laddove vi sia un’interruzione del rapporto di lavoro, anche per cause non imputabili al datore di lavoro, la diffida non potrà intendersi adempiuta, non potendo, conseguentemente, regolarizzarsi la violazione con il versamento della sanzione nella misura minima edittale (in senso contrario Tribunale di Foggia, sent. 18 febbraio 2021).
Altresì – a mente della circolare ministeriale 12 ottobre 2015, n. 26 – si segnala che nei casi di interruzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro nel periodo compreso tra l’accesso ispettivo e la notifica del verbale unico, è comunque possibile – ferma restando la regolarizzazione del periodo “in nero” pregresso – che l’adempimento alla diffida avvenga con un separato contratto stipulato successivamente allo stesso accesso ispettivo, purché entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico vi sia stato un periodo di lavoro di almeno tre mesi.
Maxi sanzione per lavoro irregolare e cumulo di sanzioni
Nelle ipotesi di irrogazione della sanzione per lavoro “nero”, non trovano applicazione le seguenti ulteriori sanzioni:
- omessa consegna della lettera di assunzione e/o informativa sul rapporto di lavoro (art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
- omessa comunicazione telematica preventiva di assunzione (art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 276/2003);
- omissioni delle registrazioni dei dati sul Libro Unico del Lavoro (art. 39, comma 7, decreto legge n. 112/2008).
Diversamente, la maxi-sanzione per lavoro “nero” può coesistere con:
- la sanzione prevista dall’art. 1, comma 913, l. n. 205/2017, inerente al divieto di corresponsione della retribuzione senza l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Stante il tenore letterale del comma 910, l’illecito si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti. Si evidenzia, al riguardo, che considerata la periodicità non necessariamente mensile del pagamento “in nero” della retribuzione, la sanzione è comminabile rispetto ad ogni pagamento eseguito, talché – a titolo esemplificativo – laddove la retribuzione venga corrisposta giornalmente, l’illecito potrebbe configurarsi per tutte le giornate “in nero” effettuate.
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 |
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