Decreto PA e sport. Più di 3 mandati per le federazioni sportive e novità per il vincolo sportivo

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Decreto PA e sport. Più di 3 mandati per le federazioni sportive e novità per il vincolo sportivo

Approvate importanti modifiche alle norme in materia di statuti delle federazioni sportive e di vincolo sportivo. Le novità giungono dall’iter di conversione del disegno di legge di conversione del decreto PA e sport, ora alla Camera.

Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 è stato assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro della Camera il 23 giugno 2023.

L’esame in Commissione è iniziato il 4 luglio 2023.

Nella seduta del 26 luglio 2023 le Commissioni riunite  hanno approvato alcuni importanti emendamenti in materia di riforma dello sport.

Statuti delle federazioni sportive

Il disegno di legge aggiunge all’articolo del decreto PA e sport una nuova disposizione (articolo39-bis) recante misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

A essere modificati sono:

  • l’articolo 16, comma 2, decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 in tema di statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
  • l'articolo 14, decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 recante norme in tema di Statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche.

Con riferimento agli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica si prevede che il presidente e i membri degli organi direttivi possano, nei 4 anni di carica, svolgere più mandati.

NOTA BENE: Attualmente il limite è di 3 mandati.

In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il presidente e i membri degli organi direttivi devono però essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi.

Si prevede inoltre che qualora gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisca, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate.

Attualmente tale riduzione è ammessa in numero comunque non superiore a 5. Con l’emendamento approvato si introduce un decalage prevedendo che le deleghe nelle assemblee nazionali non possano comunque essere in numero superiore a 2 se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a 300, 3 se di numero compreso tra 300 e 499, 4 se di numero compreso tra 500 e 999, 5 se in numero pari o superiore a 1.000.

Qualora le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti alle disposizioni di legge, il CONI (per le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate) e il CIP (per le FSP e le DSP), previa diffida, nominano un commissario ad acta che vi provvede entro 60 giorni dalla data della nomina e, per effetto dell’emendamento approvato, ne riferiscono all'autorità vigilante.

Si prevede infine l’obbligo generale di garantire negli statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo.

Modifiche al vincolo sportivo

L’articolo 41 del decreto PA e sport attenua gli effetti dell’abrogazione del vincolo sportivo prevista dalla riforma del lavoro sportivo (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) a decorrere dal 1° luglio 2023.

Più nel dettaglio, il citato articolo (nella formulazione vigenet), al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, stabilisce che, dal 1° luglio 2023, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di 2 anni.

L’emendamento approvato sostituisce le parole “praticanti discipline sportive dilettantistiche” con le seguenti “che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica”.

Pertanto, sulla base dell’emendamento approvato, il vincolo sportivo continua a valere per tutti gli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica (per i quali ovviamente le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di 2 anni)

I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate dovranno inoltre sempre determinare i premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

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