Decreto PA alla fiducia. Novità su aspettativa, assunzioni e incarichi

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Decreto PA alla fiducia. Novità su aspettativa, assunzioni e incarichi

È alle battute finale l’iter, alla Camera, del decreto PA. Il Governo ha posto la questione di fiducia nella seduta del 5 giugno 2023 ed è calendarizzato per il 6 giugno lo svolgimento delle dichiarazioni di voto.

Il dibattito parlamentare si preannuncia molto acceso. Le forze politiche di opposizione si preparano infatti a dare battaglia, in particolare, sugli emendamenti che sopprimono i controlli concomitanti della Corte dei Conti sulle spese per il PNRR.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, giunge all’esame dell’Assemblea con un testo in più parti emendato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro, a cui era stato assegnato in sede referente.

Una volta approvato, il provvedimento passerà al Senato, ove (fatta salva l’ipotesi di nuove modifiche) si attende la sua approvazione definitiva.

Di seguito si fornisce una vista generale sulle novità più strettamente attinenti al rapporto di lavoro e alla gestione degli incarichi professionali.

Aspettativa dei dipendenti pubblici

Il disegno di legge di conversione del decreto PA triplica la durata dell’aspettativa non retribuita concedibile ai dipendenti pubblici (anche) per avviare attività professionali e imprenditoriali.

Il vigente articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 riconosce infatti, ai dipendenti pubblici, la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi e rinnovabile per una sola volta.

Tale durata, in base alla proposta emendativa approvata dalle Commissioni, è stata estesa a 36 mesi.

NOTA BENE: Si ricorda che l’aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

È importante rilevare che, per espressa disposizione di legge, durante l’aspettativa il dipendente pubblico non è soggetto alle regole generali previste in tema di incompatibilità (articolo 53, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Incarichi gratuiti a soggetti in quiescenza

Ricorrendo alla tecnica dell'interpretazione autentica, il disegno di legge di conversione del decreto PA estende l’ambito di operatività della disposizione che prevede la possibilità di conferire, a titolo gratuito, incarichi, cariche e collaborazioni a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

Più nel dettaglio, si dispone che il terzo periodo dell'articolo 5, comma 9,decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, vada interpretato nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

Misure per favorire il reclutamento di giovani

Integrando l’attuale articolato del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, il DDL di conversione del decreto PA introduce specifiche misure volte a favorire il reclutamento di giovani nella PA.

Si prevede che, fino al 31 dicembre 2026 e in deroga alle disposizioni generali, le amministrazioni (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), possano assumere giovani laureati con contratto di lavoro di apprendistato di durata massima di 36 mesi, individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

L’assunzione è possibile nel limite del 10% delle facoltà assunzionali della PA. Ad un decreto interministeriale è affidato il compito di stabilire i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale.

Si prevede che, a parità di punteggio, dovrà essere preferito il candidato più giovane.

Sempre fino al 31 dicembre 2026, alle amministrazioni è data la possibilità di stipulare convenzioni non onerose con le Università aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere, a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali esercitabili. Un decreto definirà i contenuti delle convenzioni.

In entrambi i casi, il personale assunto è inquadrato nell'area dei funzionari.

Alla scadenza dei contratti, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato.

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