Decreto lavoro: cosa cambia per smart working, contratto a termine e turismo
Pubblicato il 09 giugno 2023
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Novità su rinnovi del contratto a termine, somministrazione del lavoro, smart working, assegno di inclusione e per il lavoro nel settore turistico arrivano dalla seconda tranche di emendamenti approvati al decreto lavoro.
Nel corso della seduta dell’8 giugno 2023 la Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato ha infatti proseguito l’esame, in sede referente, delle proposte emendative presentate al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
L’obiettivo della Commissione è di completare il più velocemente possibile l’analisi e la valutazione degli emendamenti al decreto lavoro per consentire la presentazione del disegno di legge in Aula, al Senato, da martedì 13 giugno 2023, come previsto da calendario.
Un compito arduo, considerando la mole degli emendamenti presentati.
Analizziamo di seguito le novelle approvate nel corso della seduta dell’8 giugno 2023, che si è rivelata una tornata ricca di sorprese.
Assegno di inclusione
Modificando l’articolo 2 del decreto legge n. 48/2023, viene estesa la platea dei beneficiari dell’assegno di inclusione prevedendo che lo stesso sia riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione anche di componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Cambia il parametro della scala di equivalenza. Tale scala, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio psico sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
Il parametro della scala di equivalenza è inoltre ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alla lettere b), e), f)
ATTENZIONE: La predetta scala di equivalenza è stata rimodulata dall'Assemblea del Senato. Per la nuova scala di equivalenza, vedi: Decreto lavoro: novità per assegno di inclusione, smart working e informazioni contrattuali
Ai fini della determinazione del nucleo familiare, un emendamento approvato, prevede che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscano sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE.
Si prevede infine che i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, siano avviati, in alternativa ai centri per l’impiego, presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
Le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza sono escluse dagli obblighi di aderire e partecipare attivamente a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.
Si precisa infine che è riconosciuto “per ciascun lavoratore” l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile spettante ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato per un periodo massimo di 12 mesi.
Visita medica preventiva o in fase preassuntiva
Novellando la disciplina vigente, si prevede che il datore di lavoro, in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, debba richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.
Attrezzature di lavoro
Con riferimento alle attrezzature di lavoro, si dispone che le stesse prevedano meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo.
Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari è tenuto a provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Contratto a termine
Alla stregua della proroga, viene prevista l’a-causalità del rinnovo di un contratto a tempo determinato quando il termine complessivo non ecceda i 12 mesi.
Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali di cui all'articolo 19, comma 1.
Ai fini del computo dei 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del decreto lavoro.
Somministrazione di lavoro
Con riferimento al numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, si prevede che il limite quantitativo percentuale del 20% non si applichi ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali..
Detassazione lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Si prevede che, per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, venga riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.
Take somma è riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000, previa richiesta al sostituto d'imposta da parte del lavoratore, tenuto ad attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.
Il sostituto d'imposta porta in compensazione (articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale .
Smart working
Viene infine prevista la proroga al 31 dicembre 2023 del diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile esclusivamente per il settore privato per lavoratori fragili e per i genitori di figli under 14.
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