Decreto lavoro con un pieno di bonus per i datori di lavoro

Pubblicato il



Decreto lavoro con un pieno di bonus per i datori di lavoro

In vigore, dal 5 maggio 2023, il decreto lavoro, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Tra le numerose novità del testo, composto da 45 articoli e un allegato, emerge l'introduzione di nuovi incentivi all'occupazione a favore dei datori di lavoro.

Vediamo quali sono.

Assunzione di beneficiari dell'Assegno di inclusione

L'articolo 10 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 introduce due nuovi esoneri contributivi a favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione.

Inserito nel più ampio Capo I contenente le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa sostitutive del Reddito di cittadinanza, il citato articolo riconosce, al comma 1, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, ai datori di lavoro del settore privato che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.

L'esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

NOTA BENE: Con la sola eccezione delle ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione nei 24 mesi successivi all'assunzione, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, possono invece godere dello sgravio del 50% della contribuzione datoriale, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

ATTENZIONE: L'esonero totale contributivo spetta anche ai datori di lavoro privato che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, ivi inclusi i periodi di fruizione dello sgravio contributivo fruito al 50%.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Gli incentivi contributivi sono riconosciuti:

  • esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL;
  • nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • nel rispetto degli obblighi di assunzione e delle quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste;
  • nei limiti del regime “de minimis”.

E' importante far notare che gli incentivi in parola sono compatibili e aggiuntivi rispetto alle agevolazioni per l'occupazione giovanile previste dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 297 e 298, legge 29 dicembre 2022 n. 197) e agli incentivi economici per l'assunzione di lavoratore disabile di cui all'articolo 13, legge 12 marzo 1999, n. 68.

Alle agenzie per il lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell'incentivo massimo annuo fruito dal datore di lavoro

Ai patronati, agli enti bilaterali e alle associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità (articolo 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), agli enti del terzo settore (articolo 5 comma 1 lettera p), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e alle imprese sociali (articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112), autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta, un contributo pari al 60% dell'importo fruito dal datore di lavoro a titolo di esonero totale (al 100%) o un contributo pari all'80% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori a titolo di esonero parziale (al 50%), a condizione che il patto di servizio personalizzato preveda la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo.

Incentivi all'occupazione giovanile

L'articolo 27 del decreto lavoro introduce un nuovo incentivo economico all'assunzione di giovani, cumulabile con gli incentivi contributivi vigenti.

Il bonus spetta, su domanda all'INPS, ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, giovani con tutti i seguenti requisiti:

  • non hanno compiuto 30 anni di età alla data dell’assunzione;
  • non lavorano e con sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
  • registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L'incentivo può essere fruito, previa domanda, per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L'incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione nonchè per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

In caso di cumulo con l'incentivo all'assunzione di giovani cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, l'incentivo è corrisposto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

La fruizione dell'incentivo avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere domanda di autorizzazione alla fruizione dell'incentivo all'INPS.

NOTA BENE: La misura è finanziata per 80 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Un decreto ANPAL provvederà alla ripartizione regionale delle risorse.

Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità

L'articolo 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 istituisce infine un fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore (articolo 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 54, D.Lgs.n. 117/2017) nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), iscritte nella relativa anagrafe.

Il contributo in parola spetta per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024, a rendere operativa l'agevolazione definendo modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione, modalità e termini di presentazione delle domande e procedure di controllo.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito