Decreto fiscale. Correttivi a reati tributari, estesa la responsabilità ex 231

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Decreto fiscale. Correttivi a reati tributari, estesa la responsabilità ex 231

La commissione Finanze della Camera ha terminato l’esame del Ddl di conversione del DL fiscale (n. 124/2019), approvando diversi correttivi in ordine alle previsioni penali tributarie. Il testo passa ora all’Aula di Montecitorio.

Rispetto alle disposizioni del decreto-legge, è stato lievemente alleggerito il trattamento sanzionatorio in capo alle persone fisiche, nell’intento di non colpire con troppo rigore le fattispecie non caratterizzate da condotte fraudolente. D’altro canto, è stata aggravata la stretta nei confronti delle persone giuridiche, con riferimento alle quali è stato sancito il via libera alla responsabilità ex 231 per tutti i più gravi reati tributari.

Novità anche in tema di confisca per sproporzione, limitata alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e caratterizzate da un’evasione di rilevante entità.

Reati tributari, massimo di pena lievemente ridotto

La prima modifica riguarda il reato di dichiarazione infedele per il quale viene leggermente abbassato, rispetto a quanto novellato con il Dl fiscale, il massimo di pena, con passaggio dai 5 anni ai 4 anni e 6 mesi: il reato, in questo modo, verrebbe punito con la reclusione da 2 anni a 4 anni e sei mesi. Per questo reato torna in auge, anche se modificato, il comma che prevedeva un’area di irrilevanza penale: questo, per le valutazioni che differiscono di meno del 10% da quelle corrette, da considerare non più singolarmente bensì “complessivamente”.

Anche l’omessa dichiarazione vede abbassarsi, rispetto alle previsioni del Dl fiscale, il massimo di pena che diventa di 5 anni: il reato, in questo modo, verrebbe punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Stesso discorso rispetto alla condotta realizzata da chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50mila euro; anche in questo caso il massimo viene abbassato a 5 anni ed il reato viene così punito con la reclusione da 2 a 5 anni.

Omessi versamenti: stop all’abbassamento delle soglie 

Dal decreto-legge vengono poi eliminate le previsioni che sancivano l’abbassamento delle soglie di rilevanza penale per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento di IVA. Rimarranno in vigore, così, le soglie attualmente previste di 150mila euro in caso di omesse ritenute e di 250mila in caso di omessa Iva.

Confisca allargata: non retroattiva e per evasioni rilevanti

Per quanto concerne la confisca allargata o per sproporzione, oltre al ritocco sopra indicato che ne esclude la portata retroattiva, la disposizione precedentemente introdotta viene sostituita con la previsione secondo cui essa si applica nei casi di condanna o di patteggiamento per i delitti tributari quando:

  • l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200mila euro nel caso del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • l'imposta evasa sia superiore a 100mila euro nel caso del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  • l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia superiore a 200mila euro nel caso del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi sia superiore a 100mila euro nel caso del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11, comma 1, D. Lgs. n 74/2000;
  • l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200mila euro nel caso del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11, comma 2, D. Lgs. n 74/2000.

Responsabilità delle imprese ex 231

Novità, come anticipato, anche in tema di responsabilità delle imprese ex D. Lgs. n. 231/2001, in materia tributaria penale.

Rispetto al DL fiscale, che aveva introdotto detta responsabilità solo per la fattispecie di dichiarazione fraudolenta, gli ultimi correttivi estendono il campo di applicazione del Decreto 231 per i più gravi reati fiscali.

La responsabilità delle imprese viene quindi punita:

  • con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 8, comma 1 del medesimo D. Lgs. n 74;
  • con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del D. Lgs. n 74/2000, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis del D. Lgs. n 74/2000, di occultamento o distruzione di documenti contabili, di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Se, poi, a seguito della commissione di questi delitti, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di un terzo.

Per tali reati, inoltre, si applicano anche le sanzioni interdittive.

Tra le ultime modifiche introdotte in sede referente, per finire, si segnala la previsione secondo cui il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti può estinguersi attraverso l’integrale pagamento del debito tributario a seguito di ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 29 ottobre 2019 - Decreto fiscale. Stretta penale contro l’evasione – Pergolari

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