Decreto carceri: testo coordinato e legge di conversione in GU

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Decreto carceri: testo coordinato e legge di conversione in GU

Nomina di un Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, modifiche in tema di liberazione anticipata per ultrasettantenni e malati gravissimi e novità in tema di reinserimento sociale dei detenuti.

E ancora, modifiche alla previsione dell'introdotto reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, con inclusione del delitto nel novero dei delitti per i quali è comminata una sanzione pecuniaria ex 231, novità in tema di avocazione delle indagini preliminari e di affidamento in prova al servizio sociale.

Sono alcune delle principali novità del Decreto legge carceri, per come introdotte nel corso dell'iter Parlamentare di conversione del provvedimento.

La Legge di conversione n. 112 dell'8 agosto 2024 e il testo coordinato del Decreto legge n. 92/2024 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024.

Il testo del provvedimento è stato definitivamente approvato dalla Camera durante la seduta del 7 agosto 2024, dopo aver ottenuto il via libera del Senato il 1° agosto 2024.

Decreto carceri: le principali misure introdotte in sede referente

Indebita destinazione di denaro: gli ultimi ritocchi 

Tra le novità si annoverano, in primo luogo, le modifiche che hanno interessato l'articolo 9 del Decreto legge, introduttivo del nuovo reato contro la pubblica amministrazione di indebita destinazione di denaro o cose mobili.

Il nuovo reato

La nuova fattispecie punisce con la reclusione, da 6 mesi a 3 anni, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, al di fuori dei casi di peculato, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Attraverso un emendamento introdotto in sede referente si prevede che si applichi la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio o il danno ingiusto siano superiori a 100mila euro.

Ulteriore ritocco prevede l'inclusione del delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei reati per i quali opera la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

Responsabilità ex 231: ampliato il catalogo dei reati presupposto

Di rilievo, la modifica dell’art. 25, comma 1, del del Decreto legislativo n. 231/2001 sulla riguarda la responsabilità degli enti.

Il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili viene incluso nel novero dei reati per i quali, qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Detenzione domiciliare per ultrasettantenni con pene residue tra 2 e 4 anni

Oggetto di modifica è stato anche l'art. 5 contenente interventi in materia di liberazione anticipata.

Oltre a misure volte a semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio è stata introdotta anche una disciplina specifica, in materia di detenzione domiciliare, applicabile ai condannati ultrasettantenni e a coloro che si trovano agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute.

La detenzione domiciliare viene disposta quando sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

  • il condannato sia di età pari o superiore ai settanta anni;
  • la residua pena da espiare, tenuto conto delle detrazioni spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata, sia compresa tra i 2 e i 4 anni di reclusione.

Analoga previsione, come detto, è disposta anche con riferimento al condannato che si trovi agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute.

Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato introdotto anche l’articolo 4-bis, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria.

La misura è stata disposta per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari.

Il Commissario deve essere individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere.

Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2025.

Le ulteriori modifiche

Ulteriori ritocchi riguardano l'art. 10 del Decreto legge, in tema di avocazione delle indagini preliminari.

Sono state introdotte, in particolare:

  • disposizioni in materia di misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie (REMS);
  • modifiche riferite alla disciplina concernente le squadre investigative comuni, costituite con due o più Stati membri per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati che costituiscono la squadra.

A seguire, è stato introdotto il nuovo articolo 10-bis, che prevede la possibilità per il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro autonomo o dipendente, di essere ammesso, in sostituzione, ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione.

Modificato anche l'art. 6, recante disposizioni in materia di strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.

E' stato aggiunto, in particolare, il comma 6-bis, volto ad ampliare le possibilità di accesso ai detenuti tossicodipendenti presso comunità terapeutiche pubbliche o private accreditate.

Decreto legge carceri: le principali misure

Per il resto, si rammenta che il Decreto legge carceri prevede l'assunzione di mille agenti penitenziari, procedure più snelle per la liberazione anticipata, aumento delle telefonate per i detenuti e la creazione di un albo delle comunità per chi è a fine pena.

Le nuove misure includono:

  • aumento graduale di mille agenti penitenziari tra il 2025 e il 2026;
  • modifiche alle procedure per misure alternative alla detenzione e liberazione anticipata;
  • maggior numero di telefonate mensili per i detenuti;
  • semplificazione delle procedure per le misure penali di comunità e creazione di un albo di strutture residenziali per il reinserimento sociale;
  • differimento di un anno dell’entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
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