Decreto Bollette, con la conversione novità e conferme
Pubblicato il 01 giugno 2023
In questo articolo:
- Riduzione dell'IVA nel settore del gas per il 2° trimestre 2023
- Disposizioni per fare fronte all’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo
- Credito d’imposta per alcune start-up innovative
- Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico
- Definizione agevolata degli atti di accertamento
- Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
- Regolarizzazione omessi versamenti di rate
- Regolarizzazione violazioni formali e ravvedimento speciale
- Interpretazione autentica norme ravvedimento speciale
- Altri istituti deflattivi
- Causa speciale di non punibilità
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Via libera alla conversione, con modifiche, del decreto cd. ”Bollette” (DL n. 34/2023). Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale (n. 124 del 29.05.2023) della Legge n. 56/2023, infatti, si è concluso l’iter di conversione del decreto legge con importanti conferme e novità, specie in materia di "tregua fiscale" e crediti d’imposta.
Tra gli interventi, si evidenziano:
- un credito d’imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità;
- la riduzione dell’Iva nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023;
- le novità in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico;
- le disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali;
- la modifica dei termini della definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
Riduzione dell'IVA nel settore del gas per il 2° trimestre 2023
Prorogata la riduzione dell'aliquota IVA al 5% - in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972 - alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui al DLgs. n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
L’applicazione dell’aliquota Iva del 5% riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10% sia quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.
La riduzione di aliquota si applica, quindi, in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. La riduzione dell'aliquota IVA al 5% si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 115/2008.
Disposizioni per fare fronte all’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo
Con l’articolo 4-bis - inserito in sede di conversione in legge - al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è stato incrementato di 10 milioni di euro (che arriva a 35 milioni di euro per l’anno 2023) il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”. Le somme sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché del Coni, del Comitato italiano paralimpico e della società Sport e Salute Spa.
Una quota di tali risorse complessive, almeno pari a 10 milioni di euro (sembrerebbero annui) sono destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Il decreto per individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo compete all’Autorità politica delegata in materia di sport.
Credito d’imposta per alcune start-up innovative
L’articolo 7-quater, introdotto in sede di conversione, riconosce un credito d’imposta alle start-up operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
NOTA BENE: L’agevolazione, finanziata per il solo anno 2023 con due milioni di euro, è riservata alle start-up innovative costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità. Il beneficio consiste in un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200 mila euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute in quelle attività.
Start-up innovativa – definizione (articolo 25, D.L. 179/2012) |
Si definisce start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i seguenti requisiti:
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Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del credito d’imposta, la novella norma stabilisce che il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Il credito d'imposta, in particolare:
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis», ossia gli aiuti di Stato di modesto importo per i quali non sussiste obbligo di notifica alla Commissione europea, concedibili entro la soglia di 200 mila euro per ciascuna impresa nell’arco di un triennio.
Al credito d'imposta, inoltre, non si applicano il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (articolo 1, co. 53, L. n. 244/2007) e il limite massimo pari a 2 milioni di euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Si ricorda che l’articolo 1 della L. n. 244/2007 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Sarà un apposito decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, a definire le disposizioni di attuazione necessarie nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico
In materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, l’articolo 7 del decreto, modificato in sede di conversione, autorizza il “cumulo” tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano quest’ultimo lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.
La novità, applicabile ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del “decreto Bollette” ed erogati negli anni 2023 e 2024, riguardano, nello specifico, gli interventi:
- di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, previsti dall'articolo 16-bis del Tuir;
- di efficienza energetica, previsti dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della L. n. 296/2006;
- rientranti nell’ecobonus, di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013.
Definizione agevolata degli atti di accertamento
Confermate le disposizioni previste dall’originario articolo 17 del D.L. n. 34/2023; in particolare, è possibile definire in via agevolata gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023. Tali avvisi sono definibili in acquiescenza con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, con il versamento del quantum rideterminato entro il 30.04.2023. Per tali definizioni il quantum dovuto deve essere versato (unica soluzione o in un massimo 20 rate trimestrali di pari importo) entro 20 giorni dalla sottoscrizione in caso di accertamento con adesione ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto in caso di avviso di accertamento/rettifica liquidazione e atto di recupero.
ATTENZIONE: Sono “esclusi” dalla definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di cui all’articolo 5-quater del D.L. 167/1990.
Per quanto riguarda, poi, per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti - nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023 - in acquiescenza “ordinaria” (ex articolo 15 del D.Lgs. n. 218/97), e per i quali è in corso un pagamento “rateale” (massimo 20 rate trimestrali di pari importo), è possibile richiedere, per gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione, mediante apposita domanda (entro la prima scadenza successiva), la “rideterminazione” del piano rateale con una riduzione del dovuto a titolo di sanzione applicando la misura di 1/18 dell’irrogato (in luogo della riduzione della sanzione a 1/3).
Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e, ai fini del pagamento delle rate ancora dovute, non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate.
Da ultimo, si rammenta che resta possibile conciliare con modalità agevolate le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Anche in tal caso le controversie sono definibili ai sensi della legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Le norme in esame, quindi, estendono l’ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023.
Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
Con l’articolo 17-bis, inserito in sede di conversione, è stata prevista una specifica disciplina che consente agli enti territoriali, ove si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, di applicare lo stralcio dei debiti fino a mille euro e la cd. “rottamazione-quater”. In particolare, viene estesa anche agli enti territoriali che provvedono direttamente alla riscossione delle proprie entrate ovvero che hanno assegnato il servizio a concessionari privati iscritti nell’apposito albo di cui all'articolo 52 del DLgs. n. 446/97, la possibilità di applicare la cd. ”rottamazione-quater” nonché l’annullamento automatico (stralcio) dei mini debiti, di valore residuo al 1° gennaio 2023 non superiore a 1.000 euro, consegnati tra il 2000 e il 2015. Per avvalersi di tale facoltà, gli enti territoriali (regioni, Provincie, Comuni, Città metropolitane) dovranno adottare una apposita delibera, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia il 30.05.2023)
Le delibere adottate acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente. Essi sono trasmessi al Ministero dell'economia, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a soggetti iscritti negli albi di cui all'articolo 52 del DLgs. n. 446/97 al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.
Per quanto riguarda la rottamazione-quater la citata delibera dovrà anche stabilire:
- il numero di rate e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
In sostanza, con riferimento alla rottamazione-quater gli enti territoriali sono posti in condizione di aderirvi anche qualora non si avvalgano di Ader la riscossione dei propri debiti. Invece, con riferimento all’annullamento automatico, restano ferme le disposizioni di cui al D.L. n. 198/2022 che hanno posto tali enti in condizione di applicare parzialmente il saldo e stralcio direttamente ex lege, ovvero di disapplicarlo del tutto (con rimessione in termini al 31.03.2023), ovvero ancora di scegliere di applicarlo integralmente, entro il termine del 31.03.2023. Con le norme in esame vengono concessi agli enti territoriali maggiori margini di flessibilità per applicare l’annullamento automatico e, di fatto, si dispone anche una rimessione in termini.
Per quanto riguarda, poi, gli effetti della definizione agevolata occorre tener presente che:
- sono sospesi, a seguito della presentazione dell'istanza, i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e, pertanto, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo dovuto;
- si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, c. 240, 246 e 247 della L. n. 197/2022;
- per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 17-bis del D.L. n. 34/2023 avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
La nuova disposizione stabilisce, da ultimo, che le delibere adottate dagli enti territoriali per applicare la rottamazione-quater e l’annullamento automatico dei mini-carichi, in deroga alle norme generali relative l’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi (di cui all'articolo 13, co. 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D.L. n. 201/2011, all'articolo 1, co. 3 D.Lgs. 360/1998, all'articolo 14, co. 8, del D.Lgs. 23/2011 e all'articolo 1, co.767, L. n. 160/2019), acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente. Essi sono trasmessi al Ministero dell'economia, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a soggetti iscritti negli albi di cui all'articolo 52 del DLgs. n. 446/97 al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023. Si ricorda che l’efficacia delle delibere degli enti locali è disciplinata da un complesso di disposizioni eterogenee e stratificate nel tempo, rispetto alle quali le disposizioni in esame si pongono in espressa deroga.
Regolarizzazione omessi versamenti di rate
Confermate le disposizioni dell’articolo articolo 18 del D.L. n. 34/2023 in materia di regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In generale, la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 219-221 della L. n. 197/2022) ha consentito regolarizzare - mediante il versamento integrale della sola imposta - l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dalle Entrate e, in particolare:
- le rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione (articolo 17-bis, comma 6, del D.Lgs. 546/1992), qualora siano scadute al 1° gennaio 2023 e a condizione che alla stessa data (1/01/2023) non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (articoli 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/1992), scaduti all’ 1/01/2023 e per i quali, alla stessa data (1/01/2023), non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.
NOTA BENE: Per effetto delle novità apportate dal decreto “bollette” viene, ora, stabilito che la regolarizzazione è “inibita” se alla data dell’1.1.2023 è già stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione. Pertanto, se l’atto viene notificato dal 2.01.2023 in poi non vi è alcun ostacolo alla sanatoria, il cui termine di pagamento (di tutte le somme o della prima rata) rimane fissato al 31.03.2023.
Regolarizzazione violazioni formali e ravvedimento speciale
Confermate anche le disposizioni dell’articolo articolo 19 del D.L. n. 34/2023 in materia di della definizione agevolata delle violazioni formali. In particolare, slitta al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo) il termine entro cui procedere alla definizione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022. La Legge di bilancio 2023, come noto, consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il prossimo 31 ottobre la seconda entro il 31 marzo 2024.
Nell’ambito dello stesso articolo vengono, poi, conferma le disposizioni in materia di ravvedimento speciale. Trattasi, in particolare, del differimento dal 31 marzo al 30 settembre 2023 (ovvero il 2 ottobre in quanto il 30.9 cade di sabato) non solo del termine per il pagamento delle somme dovute ovvero della 1° rata, ma anche del termine previsto per rimuovere la violazione. Si rammenta che:
- sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – per i periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive);
- è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” (quali, ad esempio, ai fini Iva, l’omessa fatturazione) alla presentazione della dichiarazione che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. La regolarizzazione implica sempre il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Per effetto dello slittamento dei termini, quindi, per eseguire il ravvedimento speciale è possibile versare:
- la prima rata entro il 2 ottobre 2023 (in quanto il 30.9.2023 cade di sabato);
- le rate successive, rispettivamente, entro il: 31 ottobre, 30 novembre, 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. Su queste sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
Versamento |
Termine |
||
originario |
Differito DL “bollette” |
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unica soluzione |
31.3.2023 |
2.10.2023 |
|
8 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%) |
1 rata |
31.3.2023 |
2.10.2023 |
2 rata |
30.6.2023 |
31.10.2023 |
|
3 rata |
2.10.2023 |
30.11.2023 |
|
4 rata |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
5 rata |
1.4.2024 |
1.4.2024 |
|
6 rata |
1.7.2024 |
1.7.2024 |
|
7 rata |
30.9.2024 |
30.9.2024 |
|
8 rata |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
Si rammenta che il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, di cui all’articolo 13 del DLgs.471/97, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all’articolo 20 del DPR 602/73.
Interpretazione autentica norme ravvedimento speciale
Con l’articolo 21 del D.L. n. 34/2023, le cui disposizioni normative restano confermate in sede di conversione, sono previste specifiche norme di “interpretazione autentica”. Nello specifico, viene chiarito che:
- in linea con quanto indicato nella circolare 2/E/2023, sono “escluse” dalla regolarizzazione le violazioni “rilevabili “a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni previsto ai sensi degli articoli 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972 (cd. avviso bonario) nonché le violazioni di natura “formale” definibili ai sensi dell’articolo 1, co. da 166 a 173 della legge n. 197/2022;
- sono ricomprese nella sanatoria tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata;
- sono “escluse” dal ravvedimento speciale le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ovvero l’omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi per le quali resta ferma la possibilità di utilizzare il ravvedimento ordinario. In pratica, qualora il quadro non sia stato compilato, il contribuente non potrà beneficiare del ravvedimento speciale per sanare la violazione di mancata compilazione del quadro RW (potrà comunque utilizzare le norme del ravvedimento ordinario);
- sono regolarizzabili le violazioni relative ai redditi di fonte estera nonché le violazioni relative all’Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano rilevabili con i controlli di cui all’articolo 36-bis del DPR 600/1973 (previsti al fine della liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), anche se relativi ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
Altri istituti deflattivi
L’articolo 20 del decreto, modificato in sede di conversione, incide sui termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023.
In primo luogo, la norma riapre i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dall’articolo 1, commi 186-205, della legge di bilancio 2023. In particolare, si posticipa al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Resta ferma la possibilità di rateizzare le somme dovute, qualora superino i mille euro. Viene, tuttavia, precisato che le rate in cui è dilazionato il pagamento non sono trimestrali e il termine per il versamento delle rate viene così rimodulato:
- le prime tre rate devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023;
- le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare, è stato altresì chiarito che, a scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese. Conseguentemente, le norme posticipano al 30 settembre 2023 il termine per presentare la domanda e versare la prima rata, così perfezionando la definizione agevolata in caso di versamenti rateali. Viene, di conseguenza, posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata anche nel caso di controversie “autonome”.
Viene posticipato al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo, a seguito dell’apposita istanza presentata al giudice. Slitta, dunque, al 10 ottobre 2023 il termine entro cui il contribuente deve depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, la documentazione rilevante (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata).
Ulteriori conferme riguardano il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali, con riferimento alle controversie definibili con modalità agevolate. Per le controversie definibili con modalità agevolate, infatti, sono sospesi per 11 mesi (in luogo di 9) i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, i quali scadono dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio 2023).
Modificate anche le disposizioni relative il diniego della definizione agevolata. Con le modifiche in esame, si posticipa il termine per la notifica dell’eventuale diniego della definizione agevolata delle controversie dal 31 luglio al 31.10.2024. La notifica avviene con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
Conciliazione agevolata liti pendenti. Con le modifiche conferma in sede di conversione, slitta al 30 settembre 2023 il termine entro cui è possibile definire con l'accordo conciliativo le controversie pendenti.
Rinuncia agevolata alle liti pendenti in Corte di Cassazione. Confermo lo slittamento al 30 settembre 2023 anche dei termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione (disciplinata dai co.213-218 della legge di bilancio 2023).Tale disposizione, in “alternativa” alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della L. n. 197/2022, prevede la rinuncia al ricorso principale/incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, entro il termine del 30 settembre 2023, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione all’1/1/2023.
Causa speciale di non punibilità
L’articolo 23 del D.L. n. 34/2023 introduce, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione). In particolare, la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati:
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis – soglia di punibilità 150.000 euro);
- omesso versamento di IVA (art. 10-ter – soglia di punibilità 250.000 euro);
- indebita compensazione (art. 10-quater – soglia di punibilità 50.000 euro);
La circostanza esimente opera esclusivamente se le violazioni sono state definite ed il contribuente ha provveduto ad effettuare l’integrale pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla procedura agevolata, prima che venga pronunciata la sentenza di appello. Sul piano operativo, il contribuente è tenuto all’adempimento di una serie di obblighi informativi:
- nei confronti dell’Autorità giudiziaria procedente, cui deve comunicare l’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata;
- nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che deve informare dell’avvenuta comunicazione all’Autorità giudiziaria, fornendo anche i riferimenti del procedimento penale pendente.
Inoltre, dal momento in cui il giudice presso cui è pendente il procedimento penale riceve la comunicazione del pagamento effettuato, il processo è “sospeso” fino all’ulteriore comunicazione, da parte delle entrate, circa l’esito della procedura, da cui può derivare la decadenza del processo (se si è addivenuti alla corretta definizione della procedura stessa ed al versamento integrale delle somme dovute) ovvero la sua ripresa (qualora non vi sia stata definizione della procedura o si sia verificata la decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione). Infine, la norma dispone che, durante il periodo di sospensione del processo, è comunque possibile continuare l’attività di acquisizione delle prove, facendo ricorso all’incidente probatorio previsto dall’articolo 392 del codice di procedura penale.
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