Decreto Alluvione. Autonomi: come presentare domanda di una tantum
Pubblicato il 15 giugno 2023
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Dal 15 giugno 2023 collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca, medici in formazione specialistica, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, danneggiati dagli eventi alluvionali occorsi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono presentare domanda di indennità una tantum.
L’indennità è riconosciuta dal decreto Alluvione (articolo 8, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61). L’INPS ha emanato le istruzioni operative con la circolare n. 54 dell’8 giugno 2023.
A chi spetta l’una tantum in parola? A quanto ammonta? Come presentare domanda?
Di seguito una guida all’adempimento.
Beneficiari e requisiti
La platea dei soggetti individuati dal legislatore quali beneficiari della misura a sostegno del reddito è molto ampia ricomprendendo tutti quei lavoratori autonomi che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati (allegato 1 al decreto-legge) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
In una tabella si riepilogano le categorie di lavoratori che possono presentare domanda di indennità una tantum.
Categorie |
Lavoratori beneficiari |
Requisiti generali |
Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
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Collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409 del c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alla Gestione separata INPGI, alla Gestione separata ENPAPI Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (è il caso, per esempio, dei collaboratori ex PALS). Dottorandi, assegnisti di ricerca, medici in formazione specialistica.
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L’indennità una tantum è riconosciuta:
Il requisito della residenza è accertato dall’INPS tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Il requisito del domicilio deve essere comprovato da dichiarazione del richiedente, in sede di domanda.
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Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale |
Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).
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Lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa
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Lavoratori iscritti alle gestioni autonome INPS, vale a dire:
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NOTA BENE: L'indennità in parola spetta anche ai professionisti ordinistici iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Importo dell’indennità una tantum e contribuzione figurativa
A ciascun lavoratore danneggiate dall’alluvione spetta una indennità una tantum di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni fino ad un importo massimo erogabile di 3.000 euro.
NOTA BENE: Si fa presente che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Come presentare domanda
I lavoratori rientranti nelle categorie prima indicate e in possesso dei requisiti di legge, per ottenere l’una tantum, sono tenuti a presentare domanda all’INPS dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023.
La domanda può essere trasmessa solo in via telematica, autonomamente sul sito istituzionale INPS o avvalendosi dei Patronati e, in alternativa al portale web, tramite il servizio di Contact Center multicanale.
NOTA BENE: Non è ammessa la possibilità di ricorrere a intermediari abilitati.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
ATTENZIONE: In sede di presentazione della domanda il lavoratore deve autodichiarare:
a) di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori beneficiarie dell'indennità;
b) di essere residente in uno dei Comuni alluvionati alla data del 1° maggio 2023;
c) di essere domiciliato in uno dei Comuni alluvionati alla data del 1° maggio 2023;
d) di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati alla data del 1° maggio 2023;
e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati alla data del 1° maggio 2023;
f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
Tali informazioni saranno soggette a successive verifiche da parte dell’INPS anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni, con eventuali recuperi dell’indebito eventualmente accertato.
Periodi di sospensione
Da ultimo è opportuno far notare che il lavoratore:
- deve, in sede di presentazione della domanda, dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione purché tali intervalli di sospensione siano riferiti a periodi già trascorsi e relativi a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro;
- può scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione o una domanda unica per più periodi di sospensione o per tutti i periodi di sospensione.
L'INPS ha evidenziato che i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6, possono anche essere continuativi.
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