Decontribuzione settore turismo: prorogato il termine delle istanze

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Decontribuzione settore turismo: prorogato il termine delle istanze

Differito il termine di presentazione delle istanze per accedere alla decontribuzione, introdotta dall’art. 43 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, rivolta in favore dei datori di lavoro che operano nei settori del turismo e dello spettacolo. Infatti, la scadenza della domanda di esonero è stata prorogata dall’11 dicembre 2021 al 16 dicembre 2021.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 4438 del 13 dicembre 2021.

Decontribuzione settore turismo, la disciplina

L’art. 43 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Decontribuzione settore turismo, presentazione della domanda

Con riferimento alla presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto, la Circolare INPS n. 169/2021 ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto, prevedendo che le stesse potessero essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare.

In ragione del termine di presentazione delle domande di esonero in scadenza in data 11 dicembre 2021 (sabato), si comunica che lo stesso, anche in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è differito a giovedì 16 dicembre 2021.

Decontribuzione settore turismo, fruizione dell’esonero

Per quanto concerne il termine del 31 dicembre 2021 previsto dall’art. 43 del D.L. n. 73/2021 per la fruizione della misura, si precisa che lo stesso non va inteso come un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento. Piuttosto deve intendersi come il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (dal 26 maggio 2021 alla competenza del mese di novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo.

Infine, precisa l’INPS, all’esito dell’elaborazione delle domande di esonero pervenute, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

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