Decontribuzione delle lavoratrici madri con quali effetti in busta paga?

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Decontribuzione delle lavoratrici madri con quali effetti in busta paga?

Primo via libera alla legge di Bilancio 2024.

L’Aula del Senato ha approvato, nel corso della seduta del 22 dicembre 2023, l'emendamento n. 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge di bilancio 2024 .

Il testo del provvedimento (blindato) passa ora alla Camera, dove è attesa la discussione generale il 28 dicembre 2023.

I tempi a disposizione sono strettissimi considerando che il provvedimento dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre per entrare in vigore il 1° gennaio 2024.

Tra le disposizioni con finalità prettamente sociale si annovera anche la decontribuzione delle lavoratrici madri, non una novità nel panorama legislativo dato che una simile tutela era stata prevista, in via sperimentale per l'anno 2022 e con caratteristiche diverse dalla legge di Bilancio 2022.

Oggi il legislatore rinnova la misura, modificandone la disciplina e ampliandone la portata.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli per il 2022

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 137, legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto, in via sperimentale per il solo anno 2022, l'esonero, nella misura del 50% e per un anno, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L'esonero si applica a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del  rientro.

L'applicazione della misura non comporta tagli all'assegno pensionistico in quanto resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le istruzioni applicative sono contenute nella circolare INPS n. 102 del 19 Settembre 2022.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2024

I commi 180, 181 e 182 dell’’articolo 1 del ddl legge di Bilancio 2024, come sostituito dall'emendamento n. 1.9000, prevede un trattamento agevolativo differenziato in base al numero di figli, applicabile sia alle lavoratrici del settore privato come a quelle del settore pubblico..

Più nel dettaglio, a favore delle lavoratrici madri del settore privato e del settore pubblico, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice madre:

  • di tre o più figli. L’esonero è applicato per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;  
  • di due figli. L’esonero è riconosciuto in via sperimentale, per l’anno 2024, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'esonero spetta nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile

ATTENZIONE: A differenza di quando stabilito per l'esonero parziale dei contributi IVS, di cui si dirà in seguito, per la decontribuzione in parola non è previsto alcun limite di reddito imponibile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Cumulabilità con l’esonero contributivo parziale

Per espressa previsione di legge, la decontribuzione in parola si applica fermo restando quanto previsto in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti rinnovata, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dall’articolo 1, comma 15 del ddl bilancio 2024.

Si ricorda che tale disposizione rinnova, per l’anno 2024, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nella misura del:

  • 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
  • 7%, se la retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

In entrambi i casi l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore non avrà effetti sul rateo di tredicesima.

Sul coordinamento della decontribuzione delle lavoratrici madri con l’esonero contributivo parziale si attendono le istruzioni dell'INPS.

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