Decadenza dal potere impositivo, eccezione in senso proprio

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Secondo la Corte di cassazione – ordinanza n. 171 del 9 gennaio 2015 - è il contribuente a scegliere se avvalersi o meno dell'eccezione relativa alla decadenza del potere di accertamento da parte dell'ufficio tributario.

Detta eccezione, ossia, deve ritenersi “in senso proprio”, non rilevabile d'ufficio dal giudice né proponibile per la prima volta in grado di appello.

Il termine di decadenza stabilito a carico dell'amministrazione finanziaria ed in favore del contribuente per l'esercizio del potere impositivo ha, infatti, natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Detta decadenza – precisano i giudici di legittimità – non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del Fisco.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 16 - Sull’accertamento decadenza eccepita dal primo grado - Ambrosi

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