Ddl Terzo settore, ok dalla Camera. Novità per bilanci e assemblee da remoto
Pubblicato il 11 aprile 2024
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Nella seduta del 9 aprile 2024, la Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura senza voti contrari, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore”, cosiddetto Ddl Terzo settore.
L’iter parlamentare passa ora al Senato.
Il Disegno di legge C. 1532-ter-A, risultante dallo stralcio delle disposizioni in esso contenute (gli originari articoli 10, 11 e 13), e dal disegno di legge Atto Camera 1532, recante Disposizioni in materia di lavoro, che è stato presentato all’Assemblea della Camera in data 28 novembre 2023, prevede una serie di semplificazioni di diverse procedure risultate particolarmente gravose per le realtà sociali più piccole.
Per queste ultime, infatti, alcune norme troppo stringenti previste dal Codice del Terzo Settore sarebbero state, in molti casi, insostenibili dal punto di vista burocratico e amministrativo.
Nel prossimo passaggio al Senato, il testo a tutela degli enti più piccoli - che rappresentano la gran parte del Terzo settore italiano - potrebbe essere ulteriormente migliorato: ci sono già molte proposte emendative.
Terzo settore, le novità in arrivo
Con il Disegno di legge, approvato in prima lettura alla Camera, si iniziano a delineare gli interventi messi a punto per le realtà non profit dotate della qualifica di ente del Terzo settore (Ets).
Come anticipato, si tratta di una serie di semplificazioni importanti che spaziano dalla volontà di semplificare gli adempimenti previsti per le realtà iscritte nel Registro unico (Runts), fino all'esigenza di ritoccare la disciplina vigente per associazioni di promozione sociale (Aps), reti associative e imprese sociali.
In particolare, tra le principali novità si segnalano:
- l’aumento dei parametri per la redazione dei bilanci, la tenuta delle scritture contabili, la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti o una società di revisione legale;
- nuovi termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il Registro unico nazionale del Terzo settore;
- la possibilità per tutti gli Enti del terzo settore di svolgere le assemblee da remoto anche qualora lo statuto dell'ente non lo preveda;
- la previsione di alcuni esoneri fiscali per le associazioni del terzo settore;
- il potenziamento delle capacità di assunzione relative agli assistenti sociali per i Comuni;
- l’istituzione di un Tavolo di confronto presso il Ministero del Lavoro.
In particolare, secondo quanto si legge dal Parere della prima Commissione permanente:
- l’articolo 10 del disegno di legge estende anche alle forme associative dei comuni la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente;
- gli articoli 11 e 11-bis intervengono sulla tutela dei minori istituendo, nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo e istituendo la Giornata nazionale dell’ascolto dei minori;
- gli articoli 13 e 13-bis dettano puntuali modifiche al Codice del terzo settore e alla disciplina delle imprese sociali;
- l’articolo 13-ter prevede la liquidazione della Fondazione Italia sociale;
- gli articoli 13-quater e 13-quinquies intervengono sulla disciplina delle successioni in favore degli enti del Terzo Settore.
NOTA BENE: La giornata nazionale dell’ascolto dei minori è istituita per il 9 aprile, con la previsione di avviare iniziative di sensibilizzazione nelle scuole.
Vediamo alcune di queste novità.
Terzo settore e bilanci, le semplificazioni
Sul fronte dei bilanci, innanzitutto, viene superato il termine originale del 30 giugno per il deposito del documento al Runts, assegnando all’Ets gli usuali 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, come prevede il Codice civile.
Analoga previsione viene pensata anche per le realtà che svolgono attività d’impresa di interesse generale.
Per esempio, per le imprese sociali è previsto che dovranno provvedere al deposito nel termine di 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili.
Altra importante modifica del testo attuale del Ddl passato alla Camera è quella che riguarda l’innalzamento dei limiti per la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti.
Per quanto riguarda l’organo di controllo, si potrà procedere alla nomina nel caso in cui l’ente, per due esercizi consecutivi, superi almeno due dei seguenti parametri:
- 150mila euro di attivo stato patrimoniale (anziché 110mila);
- 300mila euro di ricavi/entrate (attualmente 220mila);
- 7 unità (e non più 5) di dipendenti impiegati nel corso d’esercizio.
Innalzati anche i limiti per il revisore legale la cui obbligatorietà scatterà al superamento dei seguenti indici:
- 1,5 milioni di euro (attualmente 1,1) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 3 milioni di euro (adesso 2,2) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
- 20 unità (adesso 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
NOTA BENE: Le suddette modifiche comporteranno la necessità per le realtà del Terzo settore di adeguare i propri statuti alle previsioni contenute nel Ddl 1532-ter.
Ulteriori semplificazioni degli adempimenti richiesi agli enti di minori dimensioni potrebbero arrivare dalle prossime proposte emendative.
Tra le ipotesi di correzione, infatti, vi sono:
- quella di innalzare a 300mila euro la predisposizione del rendiconto per cassa, cosa che gioverebbe soprattutto agli Ets medio-piccoli che rappresentano circa l’80% delle realtà del Terzo settore;
- quella per gli enti con ricavi non superiori a 60mila euro, di introdurre la possibilità di predisporre un rendiconto per cassa "aggregato".
ETS con assemblee in modalità telematica
Tra le novità più attese, vi è quella che consentirà alle associazioni Ets la possibilità di avvalersi di modalità telematiche o miste per lo svolgimento delle assemblee, salvo divieti espressi contenuti nell’atto costitutivo e/o nello statuto dell’ente.
La norma va in senso opposto rispetto a quanto, ora, previsto dall’articolo 24 del Codice del Terzo settore che, invece, richiede agli Ets di adottare un’apposita previsione in tal senso.
NOTA BENE: Resta comunque necessario, al fine di garantire la validità delle decisioni assembleari, identificare tutti i partecipanti, nonché permettere a questi ultimi di intervenire in tempo reale sui diversi argomenti posti all’ordine del giorno.
Inoltre, subentra una nuova precisazione secondo la quale, in sede di votazione, dovranno essere assicurati:
- il rispetto del metodo collegiale,
- il diritto di informazione,
- la contestualità dei processi decisionali.
Aps, nuova percentuale nel rapporto tra lavoratori e associati
Le previsioni del Codice del terzo settore, all’articolo 36 del Dlgs 117/2017 (Cts), con riferimento alle associazioni di promozione sociale prevedono, attualmente, che tali realtà possano servirsi di lavoratori dipendenti o autonomi quando necessario per lo svolgimento di attività di interesse generale o per il perseguimento delle proprie finalità, a condizione che il numero dei lavoratori non sia superiore al 5% degli associati.
Il Ddl interviene, tra le altre cose, ad innalzare dal 5 al 20% il rapporto tra lavoratori e associati nell’ambito delle Aps.
Tale aumento piuttosto significativo della percentuale dei suddetti lavoratori rispetto agli associati al 20%, consentirebbe alle Aps di ampliare l’offerta disponibile nel mercato del lavoro, reperendo al contempo nuove risorse per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
Reti associative e imprese sociali
Per quanto riguarda le reti associative, il Ddl terzo settore interviene colmando una lacuna in merito al requisito temporale richiesto per reintegrare il numero minimo di enti associati.
Il Codice del Terzo settore prevede che per potersi qualificare come rete, l’ente debba associare almeno 100 enti del Terzo settore o 20 Fondazioni-Ets; mentre, per essere rete nazionale il numero richiesto è di 500 Ets o 100 Fondazioni-Ets.
Alcune specifiche novità interessano anche le imprese sociali.
Tra le proposte di modifica vi è quella che fissa nella percentuale del 3% la quota annua di utili netti che le imprese sociali destinano a fondi istituiti da enti e associazioni riconosciute ai fini dell’attività di vigilanza sulle imprese sociali e ad associazioni di rappresentanza e vigilanza sulle cooperative.
L’originaria formulazione dell’articolo 16 del Dlgs 112/2017, invece, prevedeva lo stanziamento di una “quota non superiore al 3 per cento”; la proposta di modifica delimita in modo preciso l’importo di tali versamenti, uniformando la disciplina rispetto a quanto previsto per le società cooperative.
Ancora per le imprese sociali costituite in forma di fondazione o associazione è previsto che l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro imprese sarà sufficiente per assumere la qualifica di Ets: non sarà più necessario presentare una formale richiesta al Runts.
NOTA BENE: Tale previsione avrà effetto anche per quelle imprese sociali strutturate in forma diversa da quella societaria, che intendano acquisire la personalità giuridica ex articolo 22 del Cts.
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