DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

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DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

Nel cammino del Ddl lavoro verso l’approvazione definitiva si segnala un emendamento approvato nella seduta del 19 settembre 2024.

Contratti misti per forfetari: novità

E’ stato riformulato l'articolo 8-bis al testo, che si occupa di regolamentare i "contratti misti" dove un individuo esercita sia attività libero-professionali sia lavori subordinati part-time.

In breve, il primo comma dell’articolo specifica che la causa ostativa, presente nella legge n. 140 del 2014, non si applica alle persone fisiche iscritte a registri o albi professionali che hanno un contratto di lavoro subordinato part-time (tra il 40% e il 50% del tempo pieno) con datori di lavoro che hanno più di 250 dipendenti.

Va ricordato che la lettera d-bis), comma 57, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

La valutazione del numero di dipendenti si basa sui dati al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei contratti. Inoltre, è richiesto ai lavoratori autonomi di eleggere un domicilio professionale distinto da quello del loro datore di lavoro subordinato.

Condizioni

Con riferimento al comma 2, questo estende l'applicabilità di queste regole anche alle persone fisiche non iscritte in albi o registri, ma che esercitano attività di lavoro autonomo, a patto che siano rispettate certe condizioni stabilite in specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

NOTA BENE: Il terzo comma stabilisce che le disposizioni si applicano solo se il contratto di lavoro autonomo è certificato dagli organi competenti e non esiste sovrapposizione di oggetto, modalità di prestazione, orario o giornate di lavoro tra il contratto di lavoro subordinato e quello autonomo.

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