Danno biologico 2019, indennizzi in aumento dell’1,1%
Pubblicato il 02 dicembre 2019
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In leggero rialzo gli indennizzi per il danno biologico. Infatti, con decorrenza 1° luglio 2019, su proposta del Presidente dell’INAIL di cui alla Determinazione n. 209 del 20 giugno 2019, sono stati rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dell’1,1%. La rivalutazione interessa la prestazione erogata dall'INAIL, tecnicamente chiamata "indennizzo", che può essere in forma di capitale (una tantum) o in forma di rendita (somma periodica), in base al grado di menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore (cioè il danno biologico) che va a ristorare.
La rivalutazione è stata recepita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il D.M. n. 147 del 17 ottobre 2019.
Danno biologico 2019, cos’è?
Le prestazioni economiche per danno biologico sono disciplinate dal D.Lgs. n. 38/2000, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144", il quale all’art. 13 lo definisce come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.
Danno biologico 2019, cosa e quando spetta?
In caso di danno biologico, l’INAIL eroga l'indennizzo previsto in base alle seguenti disposizioni:
- le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica sono valutate in relazione alla specifica "tabella delle menomazioni" approvata con D.M. 12 luglio 2000 (ora sostituita dal D.M. n. 45 del 23 aprile 2019). In particolare, l'indennizzo delle menomazioni di grado compreso tra il 6% e il 16% è erogato in capitale, mentre dal 16% in poi è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico";
- le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti".
Si ricorda, sul punto, che ci sono stati due aumenti straordinari:
- dell’8,68%, disposto dal Protocollo Welfare del 2007 (L. n. 247/2007);
- del 7,57%, previsto dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013)
Danno biologico 2019, meccanismo di rivalutazione degli importi
Lo scorso anno la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, c. 287 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha previsto che - a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno - gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL sono rivalutati, con D.M. (Lavoro), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) accertata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.
In definitiva, tali incrementi annuali – pari all’1,1% dal 1° luglio 2019 – si aggiungono a quelli complessivi del 16,25%, derivanti dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari citati in precedenza.
- edotto.com – Edicola del 14 ottobre 2019 - Danno biologico, aggiornata la tabella degli indennizzi per il triennio “2019-2021” – Bonaddio
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