Danni da lavori stradali: se la sede stradale è aperta al traffico, risponde anche il comune

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In tema di responsabilità per danni causati a seguito di sinistri per lavori stradali, la Corte di cassazione, con sentenza n. 12811 del 23 luglio 2012, effettua le seguenti precisazioni:

- la responsabilità per i danni ricade sul proprietario della strada se costui ha potere di ingerirsi nell'effettuazione dei lavori, riducendo l'appaltatore ad un semplice esecutore;

- se l'area del cantiere dove si svolgono i lavori rimane aperta alla circolazione del traffico, sono responsabili dei danni sia il proprietario della strada che l'appaltatore.
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