Danni ambientali presunti sulla base della vicinanza con l'impianto
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 15 marzo 2010
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La Corte di giustizia, con sentenza depositata il 9 marzo 2010 in riferimento alla causa C-378/08, si è pronunciata relativamente ad una questione pregiudiziale sollevata circa l’interpretazione del principio “chi inquina paga”, per come contenuto nella Direttiva 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
In particolare, l'organo giurisdizionale comunitario ha precisato che, se in un’ipotesi d’inquinamento ambientale, non siano soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione temporis e/o ratione materiae della citata Direttiva, tale caso dovrà essere disciplinato dal diritto nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato. E' così possibile una normativa nazionale che consenta all’autorità competente, in sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, “e ciò anche in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata”. In questo caso, per la presunzione di tale nesso di causalità è necessario che l'autorità disponga di indizi plausibili quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività.
In particolare, l'organo giurisdizionale comunitario ha precisato che, se in un’ipotesi d’inquinamento ambientale, non siano soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione temporis e/o ratione materiae della citata Direttiva, tale caso dovrà essere disciplinato dal diritto nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato. E' così possibile una normativa nazionale che consenta all’autorità competente, in sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, “e ciò anche in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata”. In questo caso, per la presunzione di tale nesso di causalità è necessario che l'autorità disponga di indizi plausibili quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività.
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