Dalle Entrate prime indicazioni operative sulle novità in materia di monitoraggio fiscale
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 23 ottobre 2013
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Dopo l’emanazione della Legge n. 97/2013, che ha introdotto alcune disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, andando a modificare gli obblighi dichiarativi riguardanti la compilazione del quadro RW, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo alcune indicazioni operative circa l’aspetto sanzionatorio legato alla nuova disciplina.
In attesa di una circolare esplicativa, è la direttiva del 10 ottobre 2013 ad offrire le istruzioni sul monitoraggio fiscale e sulle eventuali sanzioni da applicare.
L’intervento agenziale si è reso necessario per chiarire la situazione attuale, dopo la richiesta della Commissione europea di abrogare le sezioni I e III del quadro RW e dopo che è stata prevista la riduzione delle sanzioni per omessa o irregolare indicazione degli investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria che il contribuente era tenuto ad indicare nella sezione II del quadro RW.
È prevista ora, infatti, una nuova sanzione che può oscillare dal 3% al 15% degli importi non dichiarati rispetto alla precedente che variava tra il 10% ed il 15%. Inoltre è stata eliminata anche la sanzione accessoria della confisca per la violazione dell’obbligo di comunicare investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, in grado di produrre redditi imponibili in Italia.
L’Agenzia, così, è intervenuta con il fine di chiarire la situazione per tutti quegli atti notificati dopo la data del 4 settembre 2013 o che a quella data risultavano già notificati.
A tal fine è stato precisato quanto segue:
- nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo una legge successiva, non costituisce violazione punibile;
- se la legge vigente al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica quella più favorevole al trasgressore.
Per un atto già divenuto definitivo, secondo la direttiva agenziale, si deve adottare un trattamento diverso a seconda che la violazione non sia più punibile in base alla legge posteriore oppure la legge posteriore sanzioni una violazione in modo più favorevole al contribuente.
Pertanto, gli uffici, se devono ancora irrogare la sanzione, applicheranno il nuovo regime sanzionatorio e potranno applicare la sanzione minore nel caso di violazione che risulti ancora perseguibile oppure nessuna sanzione se gli adempimenti risultano già soppressi.
Viceversa, se l’atto è stato già notificato al contribuente, ma non è ancora definitivo, gli uffici potranno procedere in via di autotutela, rideterminando l’importo delle sanzioni in base alla nuova normativa e, quindi, applicare il principio del favor rei.
Infine, per gli atti definitivi che non risultano però più assoggettati a sanzione, gli uffici potranno procedere con lo sgravio delle somme iscritte a ruolo per la parte ancora non versata.
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