Dall’Agenzia il punto sulla flat tax incrementale

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Dall’Agenzia il punto sulla flat tax incrementale

Con la circolare 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla tassa piatta incrementale. Terminato il periodo di consultazione in bozza, l’Agenzia chiarisce in via definitiva le modalità di applicazione del regime fiscale agevolato, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruirne. La norma di riferimento è la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) che, all’articolo 1, commi da 55 a 57, ha introdotto appunto un regime agevolativo opzionale, la cd. “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale.

Chi sceglie la flat tax applica un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni (compresi gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, co. 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti). Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare.

Tra i casi di esclusione, invece, i redditi delle società di persone, imputati ai soci per “trasparenza” e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli. Fuori dalla misura anche i contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario (L.190/2014) mentre non perdono la possibilità di optare per la tassa piatta incrementale coloro che hanno applicato lo stesso regime forfetario, o il regime “di vantaggio” (D.L. 98/2011), dal 2020 al 2022 (in uno o più anni).

Ancora, sono fuori dal beneficio fiscale i contribuenti che hanno iniziato l’attività d’impresa o l’esercizio di arti o professioni dall’anno 2023, mentre vi possono accedere i contribuenti per i quali è possibile verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto dalla norma che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.

La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile: occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

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