Dalla riforma del lavoro il ticket sui licenziamenti

Pubblicato il



Dal 1° gennaio 2013 per ogni licenziamento di dipendente a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, il datore di lavoro dovrà versare all’Inps un contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale dell’interessato negli ultimi tre anni.

Il contributo, anche detto “tassa sul licenziamento” o “ticket sul licenziamento”, scatta dalla data di efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2013, non assume rilevanza la data di comunicazione di licenziamento.

Il ticket prenderà gradualmente il posto del contributo per l’ingresso nella mobilità, ma sarà versato dalla totalità delle aziende e non solo dalle aziende in crisi e di certe dimensioni.

Ogni licenziamento individuale vedrà un ticket da un minimo di 459 fino ad un massimo di 1.377 euro.

Il versamento vale anche per i licenziamenti collettivi qualora non vi sia accordo con le associazioni sindacali, per tali risoluzioni dal 2017 la tassa si triplica (da un minimo di 1.377 a un massimo di 4.131 euro).

L’Inps convoglierà i tickets sui licenziamenti, con le altre due risorse del contributo ordinario e dell’addizionale, nel fondo per la nuova disciplina degli ammortizzatori sociali, ossia l’assicurazione sociale per l’impiego - ASpI e mini ASpI - l’indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

È quanto prevede l’articolo 2 della legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), in seguito modificato dal Decreto crescita bis (Dl179/2012, convertito con la Legge 221/2012) e dalla Legge di Stabilità (L 228/2012). Si esamina la versione come risulta dagli interventi normativi citati.

L’Inps, intervenuto sommariamente in tema con la circolare n. 140 del 14 dicembre 2012, si riserva di fornire le istruzioni operative per il calcolo e il versamento.

Ammontare

L’aliquota di calcolo è pari al 41%, mentre la base sulla quale applicarla per ottenere l'importo è il massimale mensile Aspi (nel 2013 pari a 1.119,32 euro); fermo restando che ogni ticket è dovuto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

La quota sarà, dunque, fissa per tutti i lavoratori che abbiano la stessa anzianità di lavoro. Ciò vuol dire che per i lavoratori che non raggiungono il massimale il contributo sarà pari a quello versato per i lavoratori con la stessa anzianità che lo hanno raggiunto.

Nel computo dell’anzianità devono essere ricompresi i periodi di lavoro con contratto differente da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine ed abbia diritto alla restituzione del contributo dell'1,4% previsto per i contratti a tempo determinato.

Per il 2013

Aliquota:   41%

Base: 1.119,32

Il ticket è dovuto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni

Ticket dovuto

Dovrà pagare il contributo in oggetto ogni datore di lavoro, a prescindere dai motivi più o meno legittimi del licenziamento, per la risoluzione di contratti a tempo indeterminato e di apprendistato, compreso in caso di recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Attenzione: il ticket deve essere versato anche se il lavoratore, per carenza del requisito contributivo, non ha accesso all'Aspi.

Ticket non dovuto

Non si dovrà pagare in caso di dimissioni regolari del lavoratore, anche in caso di dimissioni o recesso del lavoratore con contratto di apprendistato.

Fino al 31 dicembre 2016, il versamento del ticket non è dovuto se il datore di lavoro è chiamato a versare il contributo di ingresso alla mobilità (L223/1991).

Dal 2013 al 2015 il ticket non va versato nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni

presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità

occupazionale prevista dai CCNNLL;

- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per

completamento delle attività e chiusura del cantiere.

QUADRO DELLE NORME

- articolo 2 della legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro)

- Dl 179/2012 ( Decreto crescita bis), convertito con la Legge 221/2012

-  L 228/2012 (Legge di Stabilità)

- Inps, circolare n. 140 del 14 dicembre 2012

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito