Dalla legge di bilancio una sanatoria per le rimanenze
Autore: Redazione Edotto
Pubblicato il 04 gennaio 2024
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (cd. Legge di bilancio 2024), a decorrere dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore numerose novità in materia fiscale. Tra le numerose novità previste dalla novella norma, si segnala quanto segue:
- è prevista la possibilità di regolarizzare le scritture di magazzino adeguandole alla giacenza effettiva; nello specifico, si dispone l’adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere;
- viene modificata la tassazione dei redditi derivanti dalla "locazione breve" in presenza di più di un immobile assoggettati a cedolare secca. In particolare, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta, è applicabile il regime della cedolare secca con aliquota al 26%. Prevista, invece, l’aliquota al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% deve essere operata a titolo di acconto. Modificata, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia;
- è riproposta la rivalutazione di terreni e partecipazioni. Si estendono, dunque, le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 stabilendo per tali operazioni un’imposta sostitutiva al 16%. E’, poi, prevista la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore “normale” di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%;
- è prevista la riduzione a 70 euro del limite delle operazioni "tax free" nei confronti dei turisti extraUE;
- viene assoggetta ad aliquota Iva ridotta al 10% (in luogo del 22%), la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024;
- viene riportata al 10% l’Iva relativa ai prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) ed i pannolini per bambini; inoltre, viene ripristinata l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
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