Dalla Cassazione aperture sulle limitazioni del ricorso all’abuso del diritto

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22994 del 12 novembre, afferma che le operazioni di “dividend washing” che non sottointendono valide ragioni economiche si devono considerare fittizie, cioè elusive perché poste in essere con il solo scopo di diminuire il gettito fiscale. Per tali ragioni, le suddette operazioni sono da evitare in quanto configuranti la fattispecie dell’abuso di diritto.

Nel caso di specie, la Corte, arriva alla suddetta conclusione anche riconoscendo che l’Amministrazione finanziaria ha compiuto un’apparente errata qualificazione delle operazioni ritenute fittizie ma, in realtà, veramente utilizzate.

Secondo i Supremi giudici, dunque, “non è quindi lecito al contribuente trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei a procurare un vantaggio fiscale in difetto di ragioni economicamente apprezzabili”.

La sentenza lascia aperti possibili margini di azione, delimitando l’applicazione dell’abuso di diritto solo ai casi espressamente previsti dalla norma. Il riferimento è al nuovo articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973, così come modificato dalla legge n. 358/97. La conferma di tale orientamento aprirebbe uno spiraglio per ciò che riguarda le limitazioni del ricorso alle fattispecie configurabili come abuso di diritto.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 – Dividend washing con “abuso” - Falcone, Iorio

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