Dal prossimo 2 settembre nuovo Codice della proprietà industriale
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 20 agosto 2010
Condividi l'articolo:
Riassetto normativo ed organizzativo per il Codice della proprietà industriale con l'entrata in vigore, a far data dal 2 settembre prossimo, del corposo Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/8/2010) che apporta rilevanti innovazioni. La materia necessitava di una riorganizzazione dopo che il legislatore aveva operato aggiustamenti al di fuori del Codice di proprietà industriale creando disordine a livello di coordinamento.
Le nuove disposizioni equiparano il brevetto italiano a quello europeo e stabilendo riduzioni per la durata del processo brevettuale. Inoltre sono state semplificate le procedure di registrazione per la validità dei brevetti e la tutela amministrativa e processuale. Infatti sono state rese ammissibili in via cautelare le azioni di accertamento negativo; in aggiunta l'impresa può proporre la causa di accertamento negativo di contraffazione nel luogo di produzione propria. Questo costituisce un grosso vantaggio nel caso di prodotti contraffatti esteri. Rilevante anche la norma sulla protezione allungata del design industriale.
Il neo articolo 239 del Codice ripristina la tutela per le opere che, dopo l`aprile del 2001, erano diventate di pubblico dominio (e quindi duplicabili senza limiti), facendo ricadere nell'illegalità quelle abusivamente riprodotte dopo il 2006. Tale norma consente anche di stoppare la procedura di infrazione europea contro l'Italia avanzata dall'avvocato generale.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Marchi e brevetti italiani equiparati ai titoli europei – Galimberti
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Protezione allungata per il design
- ItaliaOggi, p. 20 – Brevetti, contenzioso più veloce - Jandoli
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: