Dal 16 gennaio al via la compensazione dei crediti Iva

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Anche per l’anno 2012, a partire dal giorno 16 del mese di gennaio, sarà possibile procedere con la compensazione dei crediti Iva maturati nel periodo d’imposta precedente.

Imprese e professionisti sono così alle prese con la verifica delle situazioni che potrebbero eventualmente inibire le compensazioni, ai sensi di quanto espressamente previsto dal decreto legge n. 78/2010.

Oltre alle specifiche limitazioni in vigore per il singolo credito Iva, è necessario considerare anche i vincoli generali in presenza di ruoli scaduti per oltre 1.500 euro. Infatti, proprio con debiti per tributi erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 euro, l’articolo 31 del citato decreto legge prevede il divieto di compensazione dei crediti erariali, compreso il credito Iva, nel modello F24. Si tratta di un divieto assoluto che, se non rispettato, fa scattare una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.

Analogamente, a seguito dell’introduzione dell’accertamento esecutivo, anche i debiti scaduti risultati dai suddetti atti impositivi emessi dal 1° ottobre 2011 non possono essere oggetto di compensazione, dato che la legge ha esteso all’accertamento esecutivo gli stessi vincoli previsti per ruoli e cartelle di pagamento.

Tali divieti operano solo nel caso delle cosiddette compensazioni “orizzontali” o “esterne” dei crediti Iva e non anche nel caso delle compensazioni “verticali” (credito Iva con Iva), anche se esposte nel modello F24. Si ricorda, inoltre, che le società che non superano il test di operatività per il 2011 non possono compensare il relativo credito Iva annuale.

I vincoli e le soglie di credito atti alla compensazione dei crediti Iva di quest’anno sono analoghi a quelli del 2011.

Nel modello F24 del 16 gennaio, la compensazione Iva 2011 è libera fino a 10.000 euro (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2011).

Sopra i 10.000 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000 euro, la compensazione è possibile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, e deve avvenire presentando il modello F24 tramite il canale telematico Entratel o Fisconline.

Il credito Iva eccedente i 15mila euro può essere compensato solo a condizione che la dichiarazione Iva 2011 sia stata presentata con l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Infine, anche per quest’anno il limite massimo annuo di compensazioni orizzontali che è possibile effettuare con il modello F24 rimane fermo a 516.456,90 euro, come sancito dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ancora oggi in vigore e mai aggiornato. Il superamento di tale tetto annuo è punibile con una sanzione pari al 30% dell'importo indebitamente compensato.

APPROFONDIMENTO
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Sulla compensazione pesa il test di operatività - Gaiani
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Chi ha debiti rischia di pagare il 50% dell'iscrizione a ruolo - Morina

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