DAD, istruzioni per il congedo straordinario in favore dei genitori

Pubblicato il



DAD, istruzioni per il congedo straordinario in favore dei genitori

Con la Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 22-bis del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zone rosse”).

Il congedo, si ricorda, era fruibile fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, l’invio delle domande per fruire del congedo è ancora fermo, in quanto le indicazioni saranno fornite con successivo documento di prassi.

Congedo straordinario, soggetti destinatari

Il congedo riguarda i soli genitori lavoratori dipendenti. Sono pertanto esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il menzionato congedo, tra l’altro, può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020.

Congedo straordinario, requisiti

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Congedo straordinario, situazioni di incompatibilità

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità del congedo di cui all’art. 22-bis, co. 1, del D.L. n. 137/2020, in relazione alle condizioni dell’altro genitore:

  • non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
  • non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.

Congedo straordinario, presentazione della domanda

Con riferimento alle modalità d’invio delle domande, l’INPS ha comunicato che saranno presto fornite ulteriori indicazioni.

In ogni caso, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito